Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 gennaio 2003

Possono qualificarsi come “chiese ed altri edifici religiosi” ai
sensi dall’art. 4 della Legge 29 Settembre 1964 n° 847 (come
integrato dall’art. 44 della Legge 2 Ottobre 1971 n° 865) e – come
tali – quali opere di urbanizzazione secondaria, solamente quegli
immobili la cui complementarità con la funzione religiosa della
confessione interessata sia stata ufficialmente dichiarata dai
competenti organi istituzionalmente rappresentativi della stessa
confessione religiosa. In difetto di esplicito riconoscimento del
carattere di “chiesa o altro edificio religioso”, ritualmente
effettuato dalle rappresentanze ufficiali delle varie confessioni
religiose esistenti, non appare pertanto possibile attribuire ad un
edificio de facto destinato al culto la qualificazione di opera di
interesse pubblico. Dunque, in presenza di una cappella e di altri
manufatti votivi, realizzati e frequentati da soggetti che praticano
la religione cattolica, ma non consacrati dall’Autorità
Ecclesiastica, appare corretto ritenere che tali costruzioni siano
idonee a soddisfare unicamente gli interessi del gruppo particolare di
persone che li frequentano, ma non anche l’interesse pubblico
generale.