Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 novembre 2005, n.40799

Nel reato di truffa l’induzione in errore mediante raggiro si ha non
solo quando l’agente pone in essere l’attività fraudolenta
originariamente, ma anche quando concorre con il suo comportamento
menzognero a confermare nel soggetto passivo l’errore da questi
autonomamente ingenerato, ponendosi tale successivo comportamento in
rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell’ingiusto
profitto. Questa fattispecie si configura, pertanto, nell’ipotesi di
sette aduse a carpire la credulità di molti, sollecitandone offerte
economiche di notevole consistenza e procurandosi così ingenti
profitti, e non può essere ravvisata nell’ipotesi di esercizio di
pratiche religiose, le quali oltre a difettare dell’elemento
costituito dagli artifici e raggiri, non implicano inoltre l’ingiusto
profitto.