Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 17 maggio 1989

Law of 17 May 1989: Regarding the Guarantees of Freedom of Conscience and Belief NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF POLAND The Sejm of the Republic of Poland: — carrying out the Polish Constitution’s provisions regarding freedom of conscience and belief, — referring to a tradition of tolerance and religious freedom, worthy of lasting respect […]

Sentenza 26 ottobre 2007, n.2512

In materia di riconoscimento della personalità giuridica vige il
principio per cui l’applicabilità della normativa speciale sui c.d.
“culti ammessi” (legge n. 1159/1929) scatta ogni qualvolta si
rinvenga la presenza di un fine di culto nell’organizzazione,
qualunque importanza questo possa assumere nella sua esistenza
giuridica (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 25 maggio 1979, n. 369, a
proposito delle confraternite delle confessioni diverse dalla
cattolica). Ciò rilevato, compete dunque al solo Ministero
dell’Interno, per legge, l’accertamento delle finalità religiose
(come costitutive ed essenziali) di un ente che intenda ottenere il
riconoscimento della personalità giuridica civile quale ente di culto
(cfr. Consiglio di Stato, sez. I, parere 8 novembre 2006, n. 3621).
Nel caso di specie, tale riconoscimento è stato negato per la non
chiara distinzione – tra gli obiettivi dell’associzione – delle
finalità di carattere più propriamente religioso e per la mancata
previsione statutaria di ministri di culto. La presenza di ministri di
culto riconosciuti – secondo il giudice adito – consente, infatti, sia
di individuare un preciso interlocutore per le autorità civili, nei
rapporti con l’ente religioso e le sue articolazioni/aggregazioni
sul territorio, sia costituisce una fondamentale garanzia interna
sotto il profilo del rispetto della libertà di coscienza degli
aderenti.

Sentenza 28 novembre 2001, n.335/2001

Spagna. Audiencia provincial de Madrid. Sentencia No. 335/2001, de 28 de noviembre 2001. (Pre-trial Proceedings No. 2663/84, Investigative Court No. 21- Madrid. Court Record No. 186/95) JUDGMENT PROVINCIAL COURT OF MADRID […] HEARING in public and oral proceedings before the Fourth Section of this Provincial Court for the case No. 2663/84, Court Record No. 186/95, […]

Parere 11 ottobre 1995, n.2421

Potendo le associazioni costituite per scopi leciti operare nella
condizione di associazioni non riconosciute, risponde all’interesse
pubblico negare il riconoscimento della personalità giuridica alle
associazioni la cui consistenza patrimoniale non risulti adeguata al
fine di garantire l’autosufficienza economica e la stabilità.

Sentenza 22 ottobre 2001, n.12871

Per ottenere il regime fiscale di favore di cui al ripetuto art. 20
d.p.r. 29.IX.1973 n. 598 non è suffciente la deduzione della
ricorrente intesa a sostenere che la sua qualità di ente religioso
dovrebbe essere ravvisata iuris et de iure, sulla base del solo dato
che per tale essa si è autoqualificata nel proprio statuto consacrato
in atto pubblico.
Nel solco di Corte cost., sent. n. 195 del 27.IV.1993, la
riducibilità di una data organizzazione nel novero delle confessioni
religiose, nella carenza fra la organizzazione stessa e lo Stato di
un’intesa a mente dell’art. 8, comma 3, della Costituzione (intesa che
renderebbe giuridicamente incontestabile il carattere della
religiosità), deve essere riscontrata, ed accertata, sulla base degli
elementi ritraibili, oltre che dalla valutazione dello statuto (da
avere per indiscutibilmente suscettibile di fornire emergenze
presuntive al riguardo), dall’esistenza di precedenti riconoscimenti
pubblici, e, infine, dalla comune considerazione.
Nel caso in esame, la decisione delle Commissione tributaria regionale
che avendo ancorato la declaratoria recante accertamento negativo
della qualità di ente religioso dell’associazione ricorrente (Chiesa
di Scientology) esclusivamente a rilievi (neppure sufficientemente
motivati) circa l’assenza di caratteristiche fattuali dell’attività
dall’associazione stessa concretamente svolta, trascurando
completamente di verificare se detta qualità dovesse, o non, essere
desunta dagli elementi cennati, deve essee cassata con rinvio..

Provvedimento 23 giugno 1993, n.2192

La natura commerciale, o meno, dell’attività di editoria, stampa e
diffusione di pubblicazioni di carattere prevalentemente religioso da
parte di un’associazione religiosa con personalità giuridica, deve
essere verificata non in relazione alla natura del soggetto, al
possesso o meno della qualità d’imprenditore ed alla ricorrenza o
meno del fine di lucro, bensì con riguardo al contenuto ed alle
circostanze oggettive dell’attività svolta e dei suoi destinatari.
A tal fine, accertata la destinazione delle pubblicazioni alla vendita
(rivelata dalla indicazione su di esse del prezzo), e che la vendita
sia rivolta prevalentemente a terzi, quali sono sia gli adepti
professanti il culto dell’associazione, sia i non adepti, ai quali
il messaggio missionario pure si dirige, è irrilevante che alla
diffusione l’associazione provveda con mezzi propri, senza ricorrere
ad una distinta organizzazione commerciale.

Sentenza 23 febbraio 2000, n.2081

Cassazione. Terza Sezione Penale. Sentenza 23 febbraio 2000, n. 2081 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE (omissis) ha pronunciato la seguente SENTENZA (omissis) Motivi della decisione 5 – Per chiarezza sembra opportuno premettere che i C.D. centri Narconon, quali quelli gestiti in Calabria dalle imputate, si presentano come articolazioni operative della ormai nota […]

Sentenza 05 novembre 1992, n.467

Le disposizioni dell’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 20
del d.P.R. n. 598 del 1973, che agli effetti dell’I.V.A. e,
rispettivamente, dell’I.R.PE.G., considerano estranee al concetto di
esercizio di impresa, e perciò non soggette ad imposizione, se
effettuate da, o per, associazioni religiose, la cessione di beni e la
prestazione di servizi agli associati e la corresponsione, da parte di
questi, di quote sociali, sono norme di diritto tributario comune,
applicabili a tutte le associazioni che presentano i requisiti
soggettivi previsti e nei limiti oggettivi delle attività e finalità
precisate, senza che sia rilevante l’eventuale rapporto delle
associazioni con gli ordinamenti di chiese o di confessioni. Neanche
il diritto speciale posto da fonti di derivazione bilaterale, che
disciplinano la condizione giuridica degli enti di singole confessioni
religiose (cfr. art. 7, terzo comma, dell’Accordo ratificato con legge
25 marzo 1985, n. 121, 23, terzo comma, della legge 22 novembre 1988,
n. 516, 27, secondo comma, legge 8 marzo 1989, n. 101) – diritto
speciale che comunque non sarebbe utile elemento di comparazione –
consente di affermare che le suddette agevolazioni non spettino agli
enti associativi delle confessioni con intesa. è quindi da escludersi
che al riguardo si sia riservato – come sostenuto dal giudice ‘a quò
– alle associazioni non riconosciute un ingiustificato maggior favore,
rispetto alle confessioni religiose che hanno disciplinato
bilateralmente le loro relazioni con lo Stato, lesivo degli artt. 3, 8
e 53 della Costituzione.