Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 03 aprile 1995, n.48

Legge regionale 3 aprile 1995, n. 48: “Valorizzazione e promozione dell’associazionismo”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Piemonte” n. 15 del 12 aprile 1995) ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile, culturale ed economico. 2. La Regione, nell’ ambito […]

Sentenza 17 settembre 2002, n.2003

L’art. 19 della Costituzione comporta la non perseguibilità
dell’associazione religiosa come tale e della relativa attività di
propaganda ed esercizio del culto, salvo il limite del buon costume;
ma ciò non significa che l’associazione di carattere religioso possa
delinquere, nè che possa liberamente costituirsi per delinquere
dietro il paravento del credo religioso, anche approfittando dello
stato di dipendenza da esso indotto sui partecipanti in forza delle
ritenute capacità taumaturgiche del suo capo carismatico.
Conseguentemente, quando, come nel caso di specie, sia accertato,
addirittura attraverso il compimento di “reati-fine”, che
l’associazione ha avuto non soltanto finalità religiose – per quanto
atipiche, stravaganti ed eterodosse – ma anche delittuose, ben può
essere configurato il reato di cui all’art. 416 c.p. e ben può essere
ritenuta pericolosa, ai fini della reiterazione nel reato e del
pericolo di inquinamento probatorio, anche la predetta dipendenza,
pure se determinata dal credo religioso.

Sentenza 15 gennaio 2002, n.6338

In tema di i.v.a., l’attività di bar caffè, con mescita di bevande o
somministrazione di pasti ai propri associati, effettuata verso il
pagamento di corrispettivi specifici, costituisce attività
commerciale assoggettabile a tributo, ai sensi dell’art. 4, commi 4 e
5 del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile “ratione
temporis”), il quale esclude da tale obbligo soltanto le prestazioni
effettuate in conformità alle finalità politiche, sindacali,
religiose, assistenziali, culturali e sportive perseguite
dall’associazione. Specificamente nel vigore dell’art. 4 commi 4 e 5
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nella sua formulazione originaria
(applicabile nella specie “ratione temporis”), le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi rese verso pagamento di corrispettivi
specifici in favore dei propri associati devono ritenersi escluse dal
regime i.v.a. solo se effettuate in conformità alle finalità
politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e sportive
perseguite dall’associazione stessa.

Decreto 09 gennaio 1981, n.142

Regio decreto 9 gennaio 1981, n. 142: "Organización y Funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas". ("Boletin Oficial del Estado" de 31 de enero de 1981). El artículo quinto de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa determina la creación en el Ministerio de Justicia del Registro de Entidades Religiosas, y la disposición final de la citada […]

Legge regionale 07 aprile 2000, n.13

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 13: “Nuova disciplina delle professioni turistiche”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Veneto” n. 33 del 11 aprile 2000) (Omissis) Art. 16 (Inapplicabilità) 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di coloro che svolgono le attività di cui all’articolo 3 in modo occasionale a favore dei […]

Legge regionale 23 marzo 2000, n.42

Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42: “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 15 del 3 aprile 2000) (Omissis) Art. 38 (Autorizzazione per campeggi temporanei) 1. Il Comune può consentire, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il […]

Legge regionale 22 febbraio 2000, n.11

Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 11: “Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 11 del 25 febbraio 2000) (Omissis) Art. 5 (Forum regionale dei giovani) 1. La Regione istituisce il Forum regionale dei giovani, organo consultivo di rappresentanza dei giovani di cui fanno […]

Ordinanza 01 giugno 2004

L’art. 5 dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni
di Geova stabilisce che “l’espulsione dei soci aderenti è
deliberata dall’assemblea su proposta del Corpo degli anziani delle
Congregazioni locali”. Tale provvedimento deve essere valutato dal
giudice statuale non con riferimento al merito dell’espulsione,
rispetto alla quale detto giudice potrebbe anche – come propugnato da
autorevole dottrina – ritenersi privo di ogni competenza, stante
l’art. 8, comma 1, Cost. che prevede la piena libertà delle
confessioni religiose, con conseguente insindacabilità giudiziale dei
provvedimenti di disassociazione, esclusione e/o scomunica dei loro
adepti o fedeli, ma con riferimento alla forma del provvedimento di
disassociazione o espulsione il quale deve fare salvo, sulla base del
principio generale dell’ordinamento sul “giusto processo”, il
diritto alla piena difesa dell’incolpato ed il rispetto degli
adempimenti procedurali previsti dallo statuto.

Costituzione 27 dicembre 1947

“Costituzione della Repubblica Italiana”, 27 dicembre 1947. In vigore dal 1° gennaio 1948. Così come modificata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 298 del 27 dicembre 1947) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI (Omissis) Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come […]

Regio decreto 29 dicembre 1981, n.3325

Regio decreto 29 dicembre 1981, n. 3325: “Incorporación al Regimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos a los religiosos y religiosas de la Iglesia Católica”. (B.O.E. de 21 de enero de 1982) La inclusión de los religiosos y religiosas de la iglesia Católica en el sistema de la […]