Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 03 aprile 1995, n.48

Legge regionale 3 aprile 1995, n. 48: “Valorizzazione e promozione dell’associazionismo”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Piemonte” n. 15 del 12 aprile 1995) ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile, culturale ed economico. 2. La Regione, nell’ ambito […]

Legge regionale 29 marzo 1991, n.6

Legge regionale 29 marzo 1991, n. 6: “Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del SSR o con esso convenzionate”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 16 del 6 aprile 1991) (Omissis) ARTICOLO 14 In costanza di ricovero, il regime dietetico deve tener conto, compatibilmente con le prescrizioni sanitarie, […]

Sentenza 17 settembre 2002, n.2003

L’art. 19 della Costituzione comporta la non perseguibilità
dell’associazione religiosa come tale e della relativa attività di
propaganda ed esercizio del culto, salvo il limite del buon costume;
ma ciò non significa che l’associazione di carattere religioso possa
delinquere, nè che possa liberamente costituirsi per delinquere
dietro il paravento del credo religioso, anche approfittando dello
stato di dipendenza da esso indotto sui partecipanti in forza delle
ritenute capacità taumaturgiche del suo capo carismatico.
Conseguentemente, quando, come nel caso di specie, sia accertato,
addirittura attraverso il compimento di “reati-fine”, che
l’associazione ha avuto non soltanto finalità religiose – per quanto
atipiche, stravaganti ed eterodosse – ma anche delittuose, ben può
essere configurato il reato di cui all’art. 416 c.p. e ben può essere
ritenuta pericolosa, ai fini della reiterazione nel reato e del
pericolo di inquinamento probatorio, anche la predetta dipendenza,
pure se determinata dal credo religioso.

Sentenza 15 gennaio 2002, n.6338

In tema di i.v.a., l’attività di bar caffè, con mescita di bevande o
somministrazione di pasti ai propri associati, effettuata verso il
pagamento di corrispettivi specifici, costituisce attività
commerciale assoggettabile a tributo, ai sensi dell’art. 4, commi 4 e
5 del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile “ratione
temporis”), il quale esclude da tale obbligo soltanto le prestazioni
effettuate in conformità alle finalità politiche, sindacali,
religiose, assistenziali, culturali e sportive perseguite
dall’associazione. Specificamente nel vigore dell’art. 4 commi 4 e 5
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nella sua formulazione originaria
(applicabile nella specie “ratione temporis”), le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi rese verso pagamento di corrispettivi
specifici in favore dei propri associati devono ritenersi escluse dal
regime i.v.a. solo se effettuate in conformità alle finalità
politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e sportive
perseguite dall’associazione stessa.

Sentenza 16 febbraio 2004, n.2912

In tema di licenziamento, l’applicazione della disciplina prevista per
le cosiddette organizzazioni di tendenza dall’art. 4 legge 11 maggio
1990, n. 108 (con conseguente esclusione, nei loro confronti, della
tutela reale di cui all’art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificato dall’art. 1 citata l. n. 108 del 1990), presuppone
l’accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della
presenza dei requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza,
definita come datore di lavoro non imprenditore che svolge, senza fine
di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di
istruzione, ovvero di religione e di culto, e, più in generale,
qualunque attività prevalentemente ideologica purché in assenza di
una struttura imprenditoriale. Inoltre, il fine ideologico o di culto
di una associazione non esclude “ex se” la possibilità di svolgimento
di attività imprenditoriale; il relativo accertamento costituisce una
valutazione di fatto demandata anche al giudice di merito.

Sentenza 05 aprile 2003, n.5401

In materia di licenziamento del lavoratore subordinato, la disciplina
stabilita per le cosiddette “organizzazioni di tendenza” dall’art. 4,
legge n. 108 del 1990, che esclude l’operatività della tutela reale
stabilita dall’art. 18, legge n. 300 del 1970, è applicabile alle
associazioni che svolgano senza fini di lucro attività di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione,
non essendo necessario che dette attività presentino una
“caratterizzazione ideologica”, che pure può connotare alcune di
esse. (Nella specie, la Suprema Corte, cassando la sentenza di merito,
ha affermato che l’attività svolta dall’Associazione ricorrente –
Associazione italiana per l’assistenza agli spastici – di “natura
culturale” e consistente nella “promozione dello sviluppo della
cultura dell’handicap” è riconducibile alla previsione dell’art. 4,
legge n. 108 del 1990).

Legge regionale 07 aprile 2000, n.13

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 13: “Nuova disciplina delle professioni turistiche”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Veneto” n. 33 del 11 aprile 2000) (Omissis) Art. 16 (Inapplicabilità) 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di coloro che svolgono le attività di cui all’articolo 3 in modo occasionale a favore dei […]

Legge regionale 23 marzo 2000, n.42

Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42: “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 15 del 3 aprile 2000) (Omissis) Art. 38 (Autorizzazione per campeggi temporanei) 1. Il Comune può consentire, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il […]

Legge regionale 15 dicembre 2000, n.26

Legge regionale 15 dicembre 2000, n. 26: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 149 del 15 dicembre 2000) (Omissis) Art. 4 (Programmazione e sostegno. Competenze della Regione) 1. La Regione partecipa a iniziative nazionali e comunitarie; promuove con propria dotazione finanziaria specifici progetti. […]

Legge regionale 22 febbraio 2000, n.11

Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 11: “Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 11 del 25 febbraio 2000) (Omissis) Art. 5 (Forum regionale dei giovani) 1. La Regione istituisce il Forum regionale dei giovani, organo consultivo di rappresentanza dei giovani di cui fanno […]