Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 19 marzo 1999, n.897

Il beneficio dell’ammissione a sessioni riservate di esami per
l’abilitazione all’insegnamento nella scuola media, previsto dal d.l.
6 novembre 1989 n. 357, art. 28 bis, conv. in legge 27 dicembre 1989
n. 417, a vantaggio degli insegnanti delle scuole materne e secondarie
pareggiate o legalmente riconosciute, ha natura eccezionale e non
consente, pertanto, la sua estensione a categorie diverse di docenti
non espressamente menzionate. Inoltre, ai sensi dell’art. 28 bis l. 27
dicembre 1989 n. 417, per gli insegnanti non abilitati che abbiano
prestato servizio presso scuole pareggiate o legalmente riconosciute,
il servizio prestato nelle scuole statali è utilizzabile ai soli fini
del completamento dei 360 giorni prescritti per l’ammissione alle
sessioni riservate di esami di abilitazione, e non anche ai fini
dell’individuazione delle classi di abilitazione alle quali poter
partecipare, che sono solo quelle relative al servizio svolto presso
le predette scuole pareggiate o legalmente riconosciute. Pertanto al
fine della partecipazione alla sessione di abilitazione
all’insegnamento, riservata ai docenti di scuole pareggiate o
riconosciute, prevista dall’art. 28 bis del d.l. 6 novembre 1989 n.
357 conv. nella legge 27 dicembre 1989 n. 417, l’insegnamento prestato
in una scuola statale è utile per completare l’anzianità occorrente
per l’ammissione all’esame stesso ma non per individuare la classe di
abilitazione cui l’aspirante può partecipare.