Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 luglio 2015, n.14225

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza
di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo
nell'immobile di attività di assistenza o di altre
attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito
dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente
pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale
l'esereizio di attività commerciali (art. 87, comma primo,
lett. e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7
rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata
in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile
è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta
con le modalità di un'attività commerciale (Nel caso
di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dal
Comune circa l'applicazione dell'ICI rispetto ad un istituto
paritario gestito da religiosi, in considerazione del fatto del
pagamento da parte degli studenti di un corrispettivo per la
frequenza, pur risultando detta gestione di fatto in perdita). In
questo stesso senso cfr.: Corte
di Cassazione, Sezione V Civile, sentenza 8 luglio 2015, n. 14226
(pdf)

Linee guida 18 novembre 2014

Con queste linee guida la Chiesa cattolica di Inghilterra e Galles ha
inteso fornire un supporto per una migliore comprensione della
legislazione antidiscriminatoria e superare i luoghi comuni derivanti
dalla sua percepita complessità. Nell’introduzione viene
ricordato che il primo obbligo della Chiesa è l’annuncio
del Vangelo e del magistero della Chiesa e che un aspetto fondamentale
di tale magistero è l’impegno per la giustizia ed il
rispetto della dignità di tutte le persone. Le linee guida
offrono, quindi, un’illustrazione delle parole-chiave in
materia, esaminano le singole caratteristiche protette, per poi
affrontare le questioni legate a specifici ambiti di attività:
il rapporto di lavoro, le associazioni religiose, la prestazione di
servizi da parte di charities e organizzazioni religiose,
l’uso degli spazi di proprietà della Chiesa e
l’attività educativa [Si ringrazia per la segnalzione del
documento e la stesura del relativo abstract Mattia F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]

Sentenza 06 settembre 2007, n.153

L’art. 111, comma 1, lett. e) della legge provinciale Trento n. 22/91
dispone che il contributo di concessione edilizia non è dovuto “…
per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le
strutture di carattere religioso destinate ad uso pubblico e gli
interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti…”. L’applicazione del beneficio
dell’esenzione richiede la sussistenza di due presupposti, uno
oggettivo e l’altro soggettivo. Il requisito oggettivo implica che il
manufatto oggetto di concessione edilizia sia ascrivibile alla
categoria delle opere pubbliche o di interesse generale e dunque
idonee a soddisfare esigenze della collettività; il legislatore
provinciale annovera espressamente tra esse anche le strutture di
carattere religioso.Il tema del contendere è pertanto circoscritto
all’individuazione del ricorso o meno del requisito soggettivo, il
quale implica che le opere di interesse pubblico siano realizzate da
parte degli “enti istituzionalmente competenti”. Nel caso di specie,
deve tuttavia ritenersi che l’espressione “struttura di carattere
religioso” utilizzata dal legislatore provinciale abbia portata
generale ed implichi un riferimento a ipotesi più ampie dello
specifico caso degli edifici di culto, quali possono essere,
tradizionalmente, quelle delle scuole o degli ospedali. In
particolare, non osta all’esenzione l’eventualità che l’accesso della
collettività sia subordinato al pagamento di una retta (di frequenza
o di degenza, per tornare agli esempi delle scuole e degli ospedali),
purchè sia escluso lo scopo di lucro.

Decreto ministeriale 30 marzo 2006

Decreto ministeriale 30 marzo 2006 “Determinazione dell’importo del contributo da attribuire alle persone fisiche per spese sostenute per l’iscrizione alle scuole paritarie, nell’anno scolastico 2005-2006” (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 88 del 14 del aprile 2006) IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 che all’art. […]

Decreto ministeriale 28 luglio 2005

Decreto ministeriale 28 luglio 2005: “Determinazione dell’importo del contributo da attribuire alle persone fisiche per spese sostenute per l’iscrizione dei propri figli alle scuole paritarie”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 181 del 5 agosto 2005) IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 che all’art. 2, […]

Delibera 05 settembre 1986, n.39/1

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 39/1 del 5 settembre 1986: “Procedura per la definizione e ridefinizione dei programmi di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 7/1986) La procedura per predisporre la definizione e la ridefinizione dei programmi di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche è la […]