Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 maggio 2010, n.2749

Tutta l’attività scolastica dell’alunno deve essere valutata ai
fini del credito scolastico, che esprime un punteggio per la carriera
complessiva, ivi inclusa la condotta posta in essere e il profitto
raggiunto nell’ambito di quei corsi che, originariamente
facoltativi, diventano obbligatori in seguito alla scelta fatta. Se si
parte dal presupposto – delineato dalla giurisprudenza
costituzionale (cfr. Corte cost. n. 203/1989
[https://www.olir.it/documenti/?documento=370]) – secondo cui
l’insegnamento della religione (o di altro corso alternativo)
diviene obbligatorio dopo che è stata effettuata la scelta di
avvalersene, non si ha ragione escludere – secondo quanto previsto
dalla normativa vigente – la valutazione dell’interesse e del
profitto con il quale l’alunno ha seguito tale insegnamento. Né
ciò implica alcuna discriminazione a carico dei “non avvalentisi” che
non optino per insegnamenti alternativi, in quanto questi alunni
hanno le stesse possibilità di raggiungere il massimo punteggio in
sede di attribuzione del credito scolastico, rispetto agli studenti
che scelgono l’ora di religione o gli insegnamenti alternativi.
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TAR Lazio. Sez.III-quater. Sentenza 17 luglio 2009, n. 7076
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5052]: “Insegnamento della
religione cattolica ed attribuzione dei crediti scolastici” (I GRADO)

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Per approfondire in OLIR.it:
Ministero della Pubblica Istruzione. Ordinanza ministeriale 15 marzo
2007, n. 26 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4108]:
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2006/2007”
Ordinanza ministeriale 10 marzo 2008, n. 30
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4780]: “Istruzioni e
modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico
2007/2008”
Ordinanza ministeriale 5 maggio 2010, n. 44
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5335]:
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2009/2010”

Sentenza 26 settembre 2006, n.9455

E’ illegittimo il D.M. 25 novembre 2005, avente ad oggetto la
“Definizione della classe del corso di laurea magistrale in
giurisprudenza”, posto che il sistema introdotto dal legislatore, con
l’art. 17, comma 95, della L. n. 127/1997, attribuisce un importante
rilievo al contributo dei singoli Atenei nella definizione del propri
ordinamenti didattici, stabilendo che l’ordinamento degli studi dei
corsi di diploma di laurea è disciplinato dagli stessi in conformità
a criteri generali definiti da decreti del Ministero. L’apporto
delle singole Università diviene infatti del tutto marginale, ove vi
sia – come nel caso di specie – una disciplina ministeriale
estremamente dettagliata che elenca le materie e la loro valenza in
termini di credito formativo.

Legge regionale 07 agosto 2002, n.15

Legge regionale 7 agosto 2002, n. 15: “Riforma della formazione professionale”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 104 del 9 agosto 2002) TITOLO I – FINALITA’, SOGGETTI E SERVIZI ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione Puglia garantisce il diritto alla formazione e all’orientamento, assicurando uguaglianza di opportunità, per sviluppare, in un quadro di formazione […]

Parere 27 maggio 2004

Parere sul riconoscimento dei corsi di studio in Giurisprudenza della Pontificia Università Lateranense in base alla Legge 5/3/2004 n. 63, art. 2. (Sessione del 26 e 27 maggio 2004) ISTITUZIONE DI FACOLTÀ E CORSI DI LAUREA. Pontificia Università Lateranense – Legge 5/3/2004 n. 63 art. 2 – Richiesta di parere in merito al C. d. […]

Parere 08 aprile 2005, n.110

Consiglio Universitario Nazionale, Parere Generale n. 110, Adunanza del 24/2/2005: “Primo parere sul riordino delle classi di laurea dell’area giuridica. Classe di laurea magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario quadriennale, successivo all’anno di base, indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali”. IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE Visto il D.M. n.509/1999; Visto il D.M. n. 270/2004; Viste […]