Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 23 febbraio 1994, n.920/93

Le modifiche statutarie delle fondazioni di culto devono essere
adottate con atto pubblico atteso che tali enti, ancorché ascrivibili
al novero degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, lungi
dall’appartenere alla costituzione gerarchica della Chiesa, non
sono, al pari delle associazioni, figure tipiche dell’ordinamento
canonico bensì di quello civile. Pertanto, applicandosi a detti enti
le disposizioni concernenti la forma pubblica dell’atto costitutivo,
dello statuto e delle loro variazioni, è sospesa l’emissione del
parere in attesa dell’adempimento della prescritta formalità.

Sentenza 19 giugno 2001, n.8312

Cassazione. Prima Sezione Civile. Sentenza 19 giugno 2001, n. 8312 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l’unico mezzo di impugnazione il ricorrente lamenta: violazione e falsa interpretazione e/o applicazione dell’art. 8 dell’accordo in data 18/2/1984 (tra Repubblica Italiana e la Santa Sede) ratificato e reso esecutivo con la L. 25/3/1985 n. 121 e dell’art. 4 del relativo […]