Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 27 febbraio 2004, n.2

Legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2: “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”. (da “Bollettino Ufficiale dela regione Lazio” n. 7 del 10 febbraio 2004, Supplemento Ordinario n. 4) (Omissis) ARTICOLO 36 (Disposizioni transitorie relative alle concessioni demaniali di cui all’articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del […]

Circolare 15 marzo 1989

Subdireccion General de Impuestos sobre el Consumo. Circolare 15 marzo 1989. CIRCULAR DE 15 DE MARZO DE 1989, DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE EL CONSUMO, SOBRE NUEVAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA APLICACION DE LA ORDEN DE 29 DE FEBRERO DE 1988. Tomada de: LÓPEZ-ALARCÓN, M. y SALCEDO HERNÁNDEZ, J. R. Legislación Eclesiástica del […]

Sentenza 16 dicembre 2004, n.427

E’ infondata la censura secondo cui la l’art. 80, comma 6, della
legge n. 289 del 2002 violerebbe la competenza delle Regioni nella
materia residuale delle politiche sociali, considerato che la
disposizione di legge in esame disciplina la gestione dei beni
immobili (demaniali o patrimoniali) non utilizzati o utilizzabili
dallo Stato, consentendone un utilizzo sociale, e che tale
disposizione costituisce una manifestazione del potere dominicale
dello Stato di disporre dei propri beni, non soggetta – come tale –
ai limiti della ripartizione delle competenze secondo le materie. La
competenza delle Regioni al riguardo non può pertanto incidere sulle
facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario; queste
infatti precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed
ineriscono alla capacità giuridica dell’ente secondo i principi
dell’ordinamento civile. Parimenti infondato è l’assunto secondo cui
lo Stato, fino alla attuazione dell’art. 119, ultimo comma, della
Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), non potrebbe disporre dei propri beni demaniali o
patrimoniali, posto che sino alla previsione da parte del legislatore
statale dei principi per la attribuzione a Regioni ed enti locali di
beni demaniali o patrimoniali dello Stato, detti beni restano a tutti
gli effetti nella piena proprietà e disponibilità dello Stato (e per
esso dell’Agenzia del demanio), il quale incontrerà, nella gestione
degli stessi, il solo vincolo delle leggi di contabilità e delle
altre leggi disciplinanti il patrimonio mobiliare ed immobiliare
statale.