Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 17 settembre 2002, n.2003

L’art. 19 della Costituzione comporta la non perseguibilità
dell’associazione religiosa come tale e della relativa attività di
propaganda ed esercizio del culto, salvo il limite del buon costume;
ma ciò non significa che l’associazione di carattere religioso possa
delinquere, nè che possa liberamente costituirsi per delinquere
dietro il paravento del credo religioso, anche approfittando dello
stato di dipendenza da esso indotto sui partecipanti in forza delle
ritenute capacità taumaturgiche del suo capo carismatico.
Conseguentemente, quando, come nel caso di specie, sia accertato,
addirittura attraverso il compimento di “reati-fine”, che
l’associazione ha avuto non soltanto finalità religiose – per quanto
atipiche, stravaganti ed eterodosse – ma anche delittuose, ben può
essere configurato il reato di cui all’art. 416 c.p. e ben può essere
ritenuta pericolosa, ai fini della reiterazione nel reato e del
pericolo di inquinamento probatorio, anche la predetta dipendenza,
pure se determinata dal credo religioso.

Parere 25 settembre 1998

Comitato nazionale per la bioetica: "La circoncisione: Profili bioetici", 25 settembre 1998. 1. Premessa: i quesiti In data 24 dicembre 1997 il CNB riceveva quattro quesiti da parte del Prof. Corrado Corghi, Presidente del Comitato Etico istituito in unità tra l'ASL Reggio Emilia e l'Arcispedale S.Maria Nuova della medesima città. I quesiti venivano formulati nel […]

Parere 30 luglio 1986, n.1390

Consiglio di Stato. Prima Sezione. Parere 30 luglio 1986, n.1390 (Omissis) OGGETTO:Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova. Riconoscimento personalità giuridica e autorizzazione ad accettare donazione. Vista la relazione n° 0125/18.A in data 8 aprile 1986, con cui il Ministero dell’Interno – Direzione Generale degli Affari dei Culti – chiede il parere del Consiglio di Stato […]