Sentenza 12 marzo 2004, n.22827
Il diritto dei ministri di culto di non fornire informazioni delle
quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro ministero non
comporta “una incapacità o un divieto assoluto di testimoniare”, ma
semplicemente una facoltà di astenersi per i fatti attinenti alle
funzioni ecclesiastiche, ferma restando la validità di una
testimonianza attinente ad un procedimento penale per il quale non
vige il segreto ma permane il dovere di testimoniare.