Reato di mancanza alla chiamata e cessazione del servizio militare obbligatorio
Chiamata alle armi
Obiezione di coscienza: il termine massimo, complessivamente non superiore a nove mesi, trova applicazione solo per le domande di obiezione di coscienza presentate dopo la data dell'1 gennaio 2000
Diniego del riconoscimento dell'obiezione di coscienza per scadenza del termine perentorio di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 772 del 1972
Perentorietà del termine di un anno di cui all'art. 21 della legge 31 maggio 1975, n. 191 per la chiamata al servizio di leva
Decorrenza del termine di nove mesi previsto dall'art. 1, comma 5, del D.lgs 504/1997
Termine di nove mesi, chiamata alle armi e servizio civile sostitutivo