Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 06 marzo 2007

Ai fini della concessioni di finanziamenti regionali volti a
realizzare interventi di “recupero e fruizione del patrimonio
culturale e ambientale”, occorre rilevare come la casa canonica sia
collegata alla Chiesa parrocchiale da un vincolo pertinenziale (ex
artt. 817 e 818 cod. civ., quale pertinenza immobiliare: cfr. Cass. n.
974/1975), il che fornisce una generale indicazione di almeno
potenziale estendibilità alla canonica del trattamento giuridico
previsto per la cosa principale; inoltre, si deve rilevare come la
struttura parrocchiale nel suo insieme, cioè comprensiva anche della
canonica, assuma uno specifico rilievo sul piano “culturale”, anche
quale centro di aggregazione umana, di ritrovo, di incontro, di
formazione e, in generale, di sviluppo della persona umana (nel caso
di specie, il provvedimento impugnato escludeva dai finanziamenti
regionali il restauro e l’adeguamento degli impianti di una Chiesa
parrocchiale e dell’annessa Canonica, perché il progetto prevedeva
non soltanto “il restauro e la realizzazione di impianti nella
Chiesa”, ma includeva anche “interventi nella casa canonica”, ambito
ritenuto “non conforme alle previsioni del complemento di
programmazione”).

Sentenza 20 settembre 2002, n.39727

La distruzione di un affresco appartenente ad una Parrocchia integra
il reato di cui all’art. 733 c.p., in base al quale il soggetto attivo
può essere soltanto il proprietario della cosa danneggiata o
distrutta. Tale reato risulta, quindi, confifurabile in capo al
parroco, rappresentante dell’ente, mentre non possono essere accettate
interpretazioni estensive o applicazioni analogiche della norma
suddetta, tali da ricomprendere tra i destinatari del precetto
soggetti privi della titolarità di diritti reali o di possesso sui
beni protetti.

Decreto generale 05 novembre 1990, n.786

Conferenza Episcopale Italiana. Decreto Generale sul matrimonio canonico, Prot. n. 786/90, 5 novembre 1990. Decreto La Conferenza Episcopale Italiana nella XXXII Assemblea Generale ordinaria, svoltasi a Roma dal 14 al 18 maggio 1990, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza il “Decreto generale sul matrimonio canonico”, in attuazione delle disposizioni del codice di diritto […]

Sentenza 12 ottobre 1992, n.761

Il patronato su di una chiesa parrocchiale posta su un terreno di
proprietà privata, quale complesso di situazioni giuridiche
inseparabilmente congiunte al bene cui è annesso, ha natura reale e
pertanto, in caso di trasferimento del possesso del bene passa, con
tutti i relativi diritti ed oneri, all’acquirente. Il titolo di
patrono può competere anche a persone giuridiche laicali, comprese le
società commerciali. Il diritto di patronato si estingue ipso iure ed
ex tunc nel caso di permanenza dell’inadempimento dei relativi oneri
da parte del titolare, trascorso inutilmente il termine perentorio
entro il quale l’ordinario abbia ingiunto al patrono di provvedere,
rimanendo in ogni caso esclusa la possibilità di chiedere
l’esecuzione coattiva o in forma specifica delle prestazioni
patrimoniali accessorie, nonché il rimborso delle spese per
riparazioni straordinarie anticipate dal beneficiario.