Sentenza 31 gennaio 2009, n.198
L’insegnamento della religione cattolica deve essere impartito, ai
sensi del n. 5 lett. a) dal Protocollo addizionale all’Accordo del 18
febbraio 1984, da insegnanti riconosciuti “idonei” dalla autorità
ecclesiastica competente (nel caso di specie, veniva accolto il
ricorso di un’insegnante in possesso della idoneità richiesta, ma
ritenuta erroneamente insussistente dall’Amministrazione).