Sentenza 16 febbraio 1995, n.1701
Nel giudizio di deliberazione della sentenza ecclesiastica
dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, gli atti del
processo canonico, in difetto di espressa disposizione che ne imponga
l’allegazione o l’acquisizione, restano soggetti alle comuni
regole sull’onere della prova, di modo che può farsi carico alla
parte istante di produrli solo se indispensabili per il riscontro dei
presupposti della deliberazione medesima, ove non evincibili dalla
pronuncia delibanda o dalle altre risultanze*.