Condizioni
Sentenza 01 marzo 1997, n.1819
Cassazione. Prima Sezione Civile. Sentenza 1 marzo 1997, n. 1819 (Senofonte; Vitrone) MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 della legge l° dicembre 1970, n. 898, così come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., si duole che la sentenza impugnata […]
Risoluzione 25 giugno 1994, n.2/1242
Ministero delle Finanze, Direzione Centrale Fiscalità Locale – Serv. I, Div. II. Risoluzione 25 giugno 1994, n. 2/1242. “In esito alla nota sopradistinta con la quale codesto Ente ha chiesto di conoscere se gli immobili utilizzati dall’Ente medesimo per la realizzazione dei compiti istituzionali possono rientrare nell’ambito di applicazione della norma esonerativa recata dalla lettera […]
Risoluzione 18 giugno 1994, n.296
Ministero delle Finanze. Direzione Centrale Affari Giuridici – Serv. VI, Div. XII. Risoluzione 18 giugno 1994, n. 296. Con nota del 22 novembre 1993, diretta a questo Ministero e, per conoscenza, al Direttore dell’Ufficio Provinciale IVA di Foggia, il dott. …, nella sua qualità di Presidente dell’associazione di volontariato "San Giovanni Evangelista" con sede legale […]
Sentenza 08 marzo 1995, n.2705
Al fine del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà
dell’IRPEG, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.
601, in favore degli enti di assistenza e beneficienza, non è
sufficiente che tali enti siano sorti con gli enunciati fini, ma –
dovendosi la norma anzidetta coordinare con le disposizioni dettate in
via generale dall’art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 589 –
occorre, altresì, accertare che l’attività dagli stessi esercitata
non abbia carattere commerciale esclusivo o principale, ovvero quando
si tratti di attività commerciale non prevalente, che essa sia in
rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i fini predetti.
Tale rapporto di strumentalità deve essere accertato dal giudice del
merito – ed il relativo accertamento ove sia logicamente e
congruamente motivato è incensurabile in sede di legittimità – e lo
stesso viene ad essere correttamente escluso quando si tratta di
attività volta al procacciamento di mezzi economici, ove, per la
intrinseca natura o per la sua estraneità rispetto al fine, non sia
con esso coerente, in quanto indifferentemente utilizzabile per il
perseguimento di qualsiasi altro fine.