Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Concordato 05 giugno 1933

Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica austriaca, 5 giugno 1933. 2/1934 BGBL II Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e la Repubblica Austriaca, concordi nel desiderio dì regolare nuovamente, con mutua intesa ed in modo stabile, la situazione giuridica della Chiesa Cattolica nell'Austria per il maggior bene della vita ecclesiastica e religiosa, […]

Sentenza 12 giugno 2003, n.15753

In tema di esonero dal pagamento dei contributi Cuaf, in favore dei
soggetti che erogano prestazioni assistenziali, l’art. 23 bis del d.l.
n. 663 del 1979 (convertito in legge n. 33 del 1980) ha condizionato
il beneficio all’assenza, in capo a detti soggetti, del fine di lucro;
ne consegue, con riferimento ad attività assistenziale gestita da
Congregazione religiosa, l’irrilevanza della qualificazione in sè
della Congregazione quale imprenditrice commerciale o quale ente
morale, dovendosi indagare invece sulla rispondenza a fine di lucro
dell’attività imprenditoriale concretamente svolta nelle singole
strutture dell’organizzazione. Il relativo giudizio, se congruamente
motivato ed esente da vizi logico – giuridici, è incensurabile in
sede di legittimità.

Sentenza 04 giugno 2003, n.16774

L’attività didattica o sanitaria svolta dal religioso non alle
dipendenze di terzi, ma nell’ambito della propria congregazione e
quale componente di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce
prestazione di attività di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094
c.c., soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di
evangelizzazione “religionis causa”, in adempimento dei fini della
congregazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e
quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette
ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di
lavoro subordinato. L’eccezione di illegittimità costituzionale di
questa interpretazione dell’art. 2094, c.c., sollevata in riferimento
agli art. 3 e 36 cost., è manifestamente infondata, sia in quanto
l’attività è resa in virtù di una libera scelta del religioso il
quale, attraverso i voti di obbedienza, povertà e diffusione delle
fede, accetta di svolgerla senza un corrispettivo economico, sia in
quanto il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro non
riguarda le prestazioni svolte all’interno della comunità religiosa,
sotto l’unico stimolo di principi morali, senza la tipica
subordinazione e senza prospettive di retribuzione.

Sentenza 16 ottobre 2002, n.17096

L’attività didattica svolta dal religioso non alle dipendenze di
terzi, ma nell’ambito della propria congregazione e quale componente
di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di
attività di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094, c.c.,
soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di
evangelizzazione “religionis causa”, in adempimento dei fini della
congregazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e
quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette
ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di
lavoro subordinato. L’eccezione di illegittimità costituzionale di
questa interpretazione dell’art. 2094, c.c., sollevata in riferimento
agli art. 3 e 36, cost., è manifestamente infondata, sia in quanto
l’attività è resa in virtù di una libera scelta del religioso il
quale, attraverso i voti di obbedienza, di povertà e di diffusione
delle fede, accetta di svolgerla senza un corrispettivo economico, sia
in quanto il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro
non riguarda le prestazioni svolte all’interno della comunità
religiosa, sotto l’unico stimolo di principi morali, senza la tipica
subordinazione e senza prospettive di retribuzione.

Legge regionale 10 dicembre 2001, n.21

Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21: “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Sicilia” n. 59 del 11 dicembre 2001) (Omissis) Titolo I – DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA ARTICOLO 20 (Immobili e strutture insistenti sui fondi di congregazioni […]

Legge regionale 13 febbraio 2003, n.1

Legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1: “Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza operanti in Lombardia”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 7 del 13 febbraio 2003, Supplemento n. 1) TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 (Finalità, oggetto e ambito di applicazione) 1. La presente legge, in conformità agli […]

Legge regionale 03 agosto 2004, n.43

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43: “Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze””. (da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 32 del 13 agosto 2004) Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente […]

Accordo 28 giugno 1957

VEDI: Scambio di Note tra il Ministro dei rapporti con l’estero e
del culto di Argentina e il Nunzio apostolico (21 aprile 1992)
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=761]