Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 aprile 2005

L’art. 8 del nuovo accordo concordatario consente che la trascrizione
del matrimonio religioso sia “effettuata anche posteriormente su
richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la
conoscenza e senza l’opposizione dell’altro” (comma 6). Fondamento
giuridico della legittimità di detta trascrizione risulta dunque –
come più volte rilevato dalla giurisprudenza – la manifestazione
della volontà espressa dagli sposi. Deve pertanto rilevarsi, al
riguardo, l’inammissibilità e l’irrilevanza del consenso “a futura
memoria”, non potendo essere considerate espressive – del pur tacito
assenso preteso dalla legge vigente – né le manifestazioni di
volontà della trascrizione risalenti al solo momento della
celebrazione, né eventuali dichiarazioni – testamentarie o no – di
conferma dell’originaria volontà degli effetti civili rilasciate dal
de cuius precedentemente alla data di presentazione della tardiva
richiesta di trascrizione. In tale fattispecie, infatti sono
necessarie – ai sensi della disposizione in esame – la conoscenza e la
mancata opposizione del coniuge al momento della richiesta di
trascrizione, evidentemente insussistenti nel caso in cui quest’ultimo
sia deceduto. Sul punto, non può pertanto ritenersi condivisibile
l’interpretazione secondo cui, laddove la volontà di trascrivere sia
stata chiaramente manifestata, l’eventuale morte di uno dei coniugi
non potrebbe impedire la trascrizione, rendendo altresì irrevocabile
la volontà del coniuge defunto. Tale ricostruzione, infatti, risente
in realtà di un (pre)giudizio di valore, che è quello di garantire
l’efficacia di atti negoziali, oltre i limiti formali e temporali
previsti in modo univoco dalla legge in esame, che risulta ispirata al
principio opposto della certezza delle situazioni giuridiche
realizzate e mantenute in vita.

Legge 13 maggio 1995, n.218

Legge 31 maggio 1995, n. 218: “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”. (da Supplemento Ordinario alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 128 del 3 giugno 1995) Articolo 1. Oggetto della legge. 1. La presente legge determina l’ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle […]

Sentenza 24 settembre 1991

Tribunale Supremo. Sentenza 14 settembre 1991: “Procesos canónicos pendientes a la entrada en vigor del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de 3-1-1979: el regulado en el art. XXIV. 3 del Concordato de 27-8-1953”. (Omissis) FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Son antecedentes necesarios para la resolución del presente recurso de casación: A) Don […]

Sentenza 24 ottobre 2002, n.968

Auto Audiencia Provincial Madrid núm. 968/2002 (Sección 24ª), de 24 octubre: “Impugnación de la eficacia civil de una sentencia canónica solicitada por tercero distinto de las partes que intervinieron en Primera Instancia”. Improcedencia. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada. SEGUNDO.- Que […]

Legge 11 novembre 1999, n.944

Legge 15 novembre 1999, n. 944: “Pacte civil de solidarité”. (J.O n° 265 du 16 novembre 1999 page 16959) (Omissis) L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-419 DC en date du 9 novembre 1999 ; Le Président de la République promulgue la loi […]

Sentenza 07 giugno 2005, n.11793

La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere
patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata “rebus sic
stantibus”; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi
alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere
direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico
da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo
al contrario necessario che i “giustificati motivi” sopravvenuti siano
esaminati, ai sensi dell’art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e
succ. modif., dal giudice da tale norma previsto, e che questi,
valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione,
ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Da
tanto consegue che l'”ex” coniuge tenuto, in forza della sentenza di
divorzio, alla somministrazione periodica dell’assegno divorzile, il
quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l’intimazione
di adempiere l’obbligo risultante dalla predetta sentenza, non può –
in assenza di revisione, ai sensi del citato art. 9 della legge n. 898
del 1970, delle disposizioni concernenti la misura dell’assegno di
divorzio da corrispondere all'”ex” coniuge – dedurre la sopravvenienza
del fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica
dell’originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel
giudizio di opposizione a precetto, essendo del pari da escludere che
il giudice di questa opposizione debba rimettere la causa al giudice
competente “ex” art. 9 della legge n. 898 del 1970.(Nella specie
l’obbligato, proponendo opposizione a precetto, aveva contestato il
diritto dell’ex coniuge a procedere ad esecuzione forzata sostenendo
che il diritto alla corresponsione periodica dell’assegno, al cui
pagamento egli era stato condannato con la sentenza di divorzio, era
venuto meno a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della
corte d’appello che aveva dichiarato efficace in Italia la pronuncia
ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato tra i
coniugi)

Codice civile 19 ottobre 1994, n.16603

Legge 19 ottobre 1994, n. 16603: “Codigo Civil”. TÍTULO PRELIMINAR (Omissis) 17. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma […]

Legge 11 marzo 2004

Legge 11 marzo 2004: “Ley de Matrimonio Civil”. Ley de Matrimonio Civil TEXTO APROBADO POR CONGRESO NACIONAL (falta texto final, una vez que sea revisado por el Tribunal Constitucional) BOL. 1759-18 Artículo primero.- Sustitúyese la Ley de Matrimonio Civil, de 10 de enero de 1884, por la siguiente: LEY DE MATRIMONIO CIVIL Capítulo I Disposiciones […]