Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 08 marzo 1995, n.590

A differenza delle associazioni, in cui l’assemblea dei soci può
meglio precisare in itinere gli scopi sociali solo genericamente
determinati nell’atto costitutivo, nelle fondazioni la finalità
enunciata in sede di costituzione assume un rilievo tale da richiedere
di essere più compiutamente definita, non tanto quanto agli scopi
ultimi da conseguire, quanto al tipo di attività che sono mezzo a
quegli scopi (e dunque, nella specie, sarà d’uopo precisare se la
proprietà immobiliare verrà sfruttata per ricavarne rendite o sarà
utilizzata direttamente come sede delle attività della fondazione; in
quest’ultima ipotesi dovranno indicarsi i fondi quantitativamente e
qualitativamente idonei a finanziare gli oneri di gestione).

Sentenza 27 aprile 1993, n.195

L’intervento dei pubblici poteri volto a rendere in concreto possibili
o comunque a facilitare le attivita’ di culto – quali estrinsecazioni
della fondamentale e inviolabile liberta’ religiosa enunciata
dall’art. 19 Cost. – deve uniformarsi al principio supremo della
laicita’ dello Stato, il quale implica non gia’ indifferenza dinanzi
alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della
liberta’ di religione, in regime di pluralismo confessionale e
culturale.

* Avvocatura Generale dello Stato, Atto di intervento per la Regione
Abruzzo
[/areetematiche/documenti/documents/avvgenstato_intervento_abruzzo.pdf]
* Memoria di parte per la Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova [/areetematiche/documenti/documents/memoria_tdg.pdf] (Avv.ti
Barile, Rescigno e Clarizia)