Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 31 gennaio 1997

L’art. 27 della Costituzione spagnola sancisce che tutti hanno il
diritto ad una educazione finalizzata al pieno sviluppo della
personalità umana. L’avere assicurato altresì, nella medesima norma,
a coloro che professano credenze religiose o dottrine etiche
specifiche il diritto di impartire ai propri figli una formazione
religiosa e morale con quella coerente, pur comportando un impegno dei
pubblici poteri a rendere un servizio in tal senso, tuttavia non
implica per nessuno l’obbligo di utilizzare siffatto servizio o di
sottostare alla pretesa di chi si avvale di un determinato
insegnamento etico o religioso che sia imposto alla generalità dei
consociati l’insegnamento di una qualsiasi altra dottrina morale o
credenza confessionale. Il principio di eguaglianza e di non
discriminazione sancito dall’art. 14 della Costituzione spagnola non
è violato dalle disposizioni con cui si stabilisce che le attività
alternative allo studio della religione non rientrano tra quelle
valutabili ai fini del curricolo. Infatti la introduzione di queste
attività è la conseguenza del riconoscimento di una garanzia
costituzionale di formazione religiosa che riveste un carattere
facoltativo e le cui modalità di valutazione sono concordate con chi
intende avvalersene. Sarebbe pertanto sproporzionato pretendere, ai
fini di un trattamento paritario e non discriminatorio, e dopo aver
concordato (o insistito) sull’attribuzione del carattere curricolare
all’insegnamento della propria dottrina o credenza, che gli altri
discenti non avvalentesi, oltre a subire un ampliamento del proprio
orario di studio con le attività alternative, debbano altresì
soggiacere alla imposizione della valutazione curricolare delle
stesse.