Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 14 gennaio 2010, n.7

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6, comma terzo della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in
cui, in caso di convivenza more uxorio, condiziona – a seguito della
declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte
con la sentenza n. 404 del 1988 – la successione nel contratto di
locazione del convivente, rimasto ad abitare l’immobile locato, alla
presenza nel nucleo coabitante di prole naturale. A questo
proposito si deve infatti ricordare la profonda diversità che
caratterizza la convivenza more uxorio rispetto al rapporto coniugale
e la conseguente impossibilità di una automatica parificazione delle
due situazioni, ai fini di una identità di trattamento fra i
rispettivi regimi. Tali considerazioni valgono anche in relazione alla
comparazione tra la cessazione della convivenza con prole e la
cessazione di quella senza prole, trattandosi di situazioni del tutto
disomogenee rispetto alle quali non è invocabile il principio di
eguaglianza.