Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 24 settembre 2001, n.329

La norma contenuta nell’art. 18 della legge del 1929, che rinvia, per
il matrimonio concordatario dichiarato nullo dal tribunale
ecclesiastico, alla disciplina del matrimonio (civile) putativo può
essere sottoposta al controllo di costituzionalità delle leggi
ordinarie, senza alcuna limitazione. Infatti – contrariamente a quanto
sostenuto dalla difesa della parte costituita – essa non gode di
copertura costituzionale ai sensi dell’art. 7 della Costituzione e
rimane ferma pur dopo l’Accordo (del 1984) modificativo del Concordato
del 1929 tra Stato e Chiesa cattolica, che nulla dispone in proposito,
affidando alla discrezionalità del legislatore la eventuale
disciplina delle conseguenze patrimoniali del matrimonio concordatario
dichiarato nullo in sede ecclesiastica.