Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 aprile 2002, n.4347

Al momento della valutazione di una domanda di riconoscimento
dell’obiezione di coscienza, l’Amministrazione della difesa deve
elaborare il proprio giudizio tecnico-discrezionale sulla base della
sussistenza o meno dei profondi convincimenti religiosi, filosofici o
morali del richiedente, di cui all’art. 1 della legge n. 772 del 1972,
e sulla base del generale canone della ragionevolezza; pertanto, non
è da considerarsi irragionevole conferire valore sintomatico,
negativo circa la loro sussistenza, alla domanda di arruolamento
precedentemente presentata dal richiedente nella Guardia di Finanza.