Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 aprile 2002, n.4347

Al momento della valutazione di una domanda di riconoscimento
dell’obiezione di coscienza, l’Amministrazione della difesa deve
elaborare il proprio giudizio tecnico-discrezionale sulla base della
sussistenza o meno dei profondi convincimenti religiosi, filosofici o
morali del richiedente, di cui all’art. 1 della legge n. 772 del 1972,
e sulla base del generale canone della ragionevolezza; pertanto, non
è da considerarsi irragionevole conferire valore sintomatico,
negativo circa la loro sussistenza, alla domanda di arruolamento
precedentemente presentata dal richiedente nella Guardia di Finanza.

Sentenza 30 gennaio 1997, n.31

E’ ammissibile la richiesta di ‘referendum’ popolare per l’abrogazione
della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (recante: “Norme per il
riconoscimento dell’obiezione di coscienza”), cosi’ come modificata
dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695 [nelle seguenti parti: art. 1,
comma 1, limitatamente alle parole: “essere ammessi a”, comma 2 (“I
motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione
generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o
filosofici o morali professati dal soggetto.”) e comma 3,
limitatamente alla parola “comunque”; art. 2, comma 1, limitatamente
alle parole: “entro 60 giorni dall’arruolamento”, e comma 2 (“Gli
abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio
militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero
presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente,
potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre
dell’anno precedente alla chiamata alle armi.”); art. 3, comma 1,
limitatamente alle parole: “sentito il parere di una commissione circa
la fondatezza e la sincerita’ dei motivi addotti dal richiedente”;
art. 4; art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: “sentita, nei casi
di cui al quarto comma, la commissione prevista dall’articolo 4”], in
quanto – posto che il significato unitario del quesito referendario
consiste nell’eliminazione delle norme che prevedono e organizzano il
riscontro sulla validita’ delle motivazioni degli obiettori di
coscienza, sia quanto a fondatezza sia quanto a sincerita’, e che da
tale riscontro fanno dipendere la decisione del Ministro
sull’accoglimento della domanda di ammissione al servizio militare non
armato o al servizio sostitutivo civile – indipendentemente da ogni
valutazione circa le conseguenze dell’eventuale approvazione popolare
della domanda referendaria in questione e circa il possibile mutamento
di qualificazione giuridica della pretesa dell’obiettore di coscienza,
nel passaggio dal testo attuale della legge a quello che ne
residuerebbe, si deve osservare che tali conseguenze e tale mutamento,
una volta effettuato il ‘referendum’ con esito positivo, deriverebbero
come effetto di sistema da un’operazione in se stessa conforme alla
natura abrogativa dell’istituto previsto dall’art. 75 della
Costituzione.