Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Autorizzazione 16 dicembre 2009, n.3

Garante per la protezione dei dati personali: "Autorizzazione n. 3/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni", 16 dicembre 2009. (da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 13 del 218 gennaio 2010 – Supplemento Ordinario n. 12) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, […]

Legge regionale 28 aprile 2009, n.14

L.R. Basilicata 28 aprile 2009, n. 14: “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione”. ARTICOLO 1 Finalità Con la presente legge viene disciplinata, nel rispetto dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130, la cremazione dei defunti e dei loro […]

Sentenza 04 dicembre 2008

L’espulsione da una scuola superiore pubblica di una studentessa
musulmana che durante le lezioni di educazione fisica si era rifiutata
di togliersi il velo non è in contrasto con il diritto di libertà
religiosa. In una società democratica ove coesistono molteplici
comunità religiose, può rivelarsi necessario limitare la libertà di
religione di alcuni gruppi al fine di conciliare gli interessi dei
vari orientamenti religiosi. Nel caso di specie, inoltre, la
restrizione della libertà di religione non era dettata esclusivamente
da motivi di sicurezza e di salute, ma anche dallo scopo di preservare
la neutralità e la laicità dell’ambiente scolastico pubblico. A tal
proposito, la Corte ricorda che in Francia il principio di laicità è
uno dei principi fondamentali e che la Corte deve lasciare un cospicuo
margine d’apprezzamento alle autorità statali in materia di relazioni
tra Stato e confessioni religiose. (cfr. anche CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL’UOMO, Sentenza 4 dicembre 2008, Kervanci c. France
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4926]).

Sentenza 20 novembre 2008

L’obbligo di indossare una divisa, senza mostrare oggetti di
gioielleria né simboli religiosi, non costituisce una discriminazione
nei confronti di una dipendente che intenda indossare un crocifisso.
La ricorrente, hostess di British Airways, lamentava in particolare di
aver subito una discriminazione indiretta, poiché il divieto di
mostrare gioielli e simboli sulla divisa, applicato indistintamente a
tutti, le causava una situazione di svantaggio, impedendole di
indossare il crocifisso, mentre agli appartenenti ad altre religioni
era permesso l’uso di indumenti religiosi. In base all'”Employment
Equality Regulations (Religion or Belief) 2003″ una discriminazione
indiretta è dimostrata quando uno svantaggio sussiste non solo per il
ricorrente, ma anche per il gruppo confessionale di appartenenza. Nel
caso di specie, il regolamento aziendale sulle divise non causa un
“disparate impact” per tutti i dipendenti cristiani della British
Airways, ma solo uno svantaggio per la ricorrente: infatti, a
differenza dei simboli religiosi che debbono essere indossati
obbligatoriamente in base ai precetti confessionali, portare un
crocifisso non rappresenta un obbligo per tutti i cristiani, ma è
solo un’espressione personale del credo della ricorrente.

Legge regionale 13 ottobre 2008, n.11

L.R. Friuli – Venezia Giulia 13 ottobre 2008, n. 11: “Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione”. ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge disciplina l’affidamento delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e la loro eventuale dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale vigente. 2. La presente legge […]

Sentenza 15 settembre 2008, n.23676

Nell’ipotesi di pericolo grave ed immediato per la vita del paziente,
il dissenso del medesimo deve essere oggetto di manifestazione
espressa, inequivoca, attuale, informata. Esso deve, cioè, esprimere
una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata.
Ciò non implica che, in tutti i casi in cui il paziente portatore di
forti convinzioni etico-religiose – come é appunto il caso dei
testimoni di Geova – si trovi in stato di incoscienza, debba per
questo subire un trattamento terapeutico contrario alla sua fede. Ma
comporta altresì che, a manifestare il dissenso al trattamento
trasfusionale, sia o lo stesso paziente che rechi con sé una
articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale
inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in
ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso
indicato quale rappresentante ad acta il quale, dimostrata l’esistenza
del proprio potere rappresentativo in parte qua, confermi tale
dissenso all’esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari.

Autorizzazione 19 giugno 2008, n.3

Autorizzazione 19 giugno 2008 n. 3: "Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni". (da G.U. n. 169 del 21/7/2008) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro […]

Legge provinciale 20 giugno 2008, n.7

LEGGE PROVINCIALE Trento 20 giugno 2008, n. 7: “Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale” (b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1) Art. 1 Oggetto e finalità 1. Questa legge, nel rispetto della libertà di scelta e delle convinzioni culturali e religiose di ogni individuo, disciplina la dispersione e la conservazione […]