Sentenza 28 marzo 2003, n.11226
Il dovere di tutelare la salute del minore, che la funzione
genitoriale comporta non può risolversi nella negazione – per propria
diversa convinzione o per ignoranza (da intendersi nel senso di
omissione di ogni diligenza volta ad acquisire le necessarie
informazioni) – dell’obbligo di effettuare la vaccinazione
obbligatoria, ma deve concretarsi nella indicazione delle specifiche
ragioni che, nel caso singolo, rendono la vaccinazione sconsigliata o
pericolosa.