Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 17 marzo 2005, n.1110

Nella attuale realtà sociale, si può sostenere che il crocifisso
debba essere considerato, oltre che come simbolo di un’evoluzione
storica e culturale, e quindi dell’identità del nostro popolo,
anche quale segno altresì di un sistema di valori di libertà,
eguaglianza, dignità umana, tolleranza religiosa e quindi anche
laicità dello Stato, che caratterizza la nostra Carta costituzionale.
In altri termini, i valori di libertà hanno molte radici; una di
queste è indubbiamente costituita dal cristianesimo. Sarebbe pertanto
sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura
pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue
fonti lontane proprio nella religione cattolica. Il segno della croce
quindi va considerato – nella sua collocazione scolastica – anche come
simbolo religioso del cristianesimo, non certo inteso nella sua
totalità, ma nella misura in cui i suoi valori fondanti di
accettazione e rispetto del prossimo – che ne costituiscono le
fondamenta e l’architrave – sono stati trasfusi nei principi
costituzionali di libertà dello Stato, sancendo la condivisione di
alcuni principi fondamentali della Repubblica con il patrimonio
cristiano. Pertanto, il crocifisso inteso sia come simbolo di una
particolare storia, cultura e identità nazionale – elemento questo
immediatamente percepibile – oltre che, per i motivi sopra esposti,
quale espressione di alcuni principi laici della comunità, può
essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in
quanto segno non solo non contrastante ma addirittura affermativo e
confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano.

Ordinanza 13 dicembre 2004, n.389

Posto che gli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 si limitano a disporre l’obbligo a carico dei Comuni di fornire
gli arredi scolastici, non sussiste fra tali disposizioni legislative
e quelle regolamentari richiamate dal remittente quel rapporto di
integrazione e specificazione che avrebbe consentito, secondo il
remittente stesso, l’impugnazione delle disposizioni legislative
“come specificate” dalle norme regolamentari. L’impugnazione delle
disposizioni del testo unico si appalesa, dunque, come il frutto di un
improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una
questione di legittimità concernente norme regolamentari che, prive
di forza di legge, non possono costituire oggetto di un sindacato di
legittimità costituzionale.

Progetto di legge 28 ottobre 2003, n.4426

Camera dei Deputati. XIV legislatura. Disegno di legge, d’iniziativa dell’On.le Italico Perlini, n. 4426 del 28 ottobre 2003: “Disposizioni concernenti l’obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche”. ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente ordinanza emessa da un magistrato del tribunale de L’Aquila con la quale si vieta l’affissione del crocifisso in una scuola elementare della […]

Sentenza 21 marzo 2002

Sono esenti dal pagamento dell’I.V.A. – ai sensi dell’art. 13, parte
A, n. 2, lett. a), della sesta direttiva n. 77/388/CEE – gli enti
senza finalità di lucro, i cui amministratori non abbiano interessi
economici nella attività dell’ente, a nulla rilevando che
quest’ultimo si avvalga di personale dipendente retribuito.

Sentenza 26 settembre 1990

La laicità dello Stato si riassume in un obbligo di neutralità che
impone allo Stato di astenersi negli atti pubblici, da qualsiasi
considerazione confessionale, suscettibile di compromettere la
libertà dei cittadini in una società pluralista. L’esposizione del
crocifisso nelle aule delle scuole elementari non adempie alle
esigenze di neutralità previste dall’articolo 27 cpv 3 della
Costituzione.

Parere 16 luglio 2002

Avvocatura dello stato di Bologna, Parere 16 luglio 2002 Crocifissi in aule delle scuole dell’obbligo Dispone l’art.118 R.D. 30.4.1924 n.965 relativamente agli istituti di istruzione media (in senso analogo a quanto previsto dell’Allegato C R.D. 26.4.1928, n.1927 relativamente agli istituti di istruzione elementare) che ogni aula abbia l’immagine del crocifisso. Con parere n. 63/1988 del […]

Disegno di legge 15 maggio 2002, n.2749

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA Proposta di legge n. 2749 «Norme per disciplinare l’esposizione del Crocifisso in tutti i pubblici uffici e le pubbliche amministrazioni della Repubblica», primo firmatario on. Federico Bricolo (Lega Nord Padania), ed altri Presentata il 15 maggio 2002 Ritirata 6 Novembre 2003 Onorevoli Colleghi! Le recenti, ripetute polemiche relative alla […]

Legge 28 luglio 1967, n.641

Legge 28 luglio 1967, n. 641: “Nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell’intervento per il quinquennio 1967 – 1971”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. 198 del 8 agosto 1967) (omissis) Art. 30. Sussidi per l’arredamento di scuole elementari e medie La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a […]

Circolare ministeriale 19 ottobre 1967, n.367

Ministero della Pubblica Istruzione, Circolare 19 ottobre 1967, n. 367/2527, Edilizia e arredamento di scuole dell’obbligo: legge 28 luglio 1967, n. 641: artt. 29 e 30, in Bollettino Ufficiale – Ministero della Pubblica Istruzione, parte prima – Anno 94°, n. 40-41. (omissis) Ai fini suddetti si precisa che l’arredamento di un’aula è cosi costituito: Scuole […]

Circolare 29 maggio 1926, n.2134

Circolare Ministero di Grazia e Giustizia – Div. III del 29/5/1926, n. 2134/1867, La restituzione del Crocifisso nelle Aule Giudiziarie Prescrivo che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all’effige di Sua Maestà il Re sia restituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione. Il simbolo venerato sia solenne ammonimento di […]