Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Protocollo di intesa 21 marzo 2005

Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati, del 21 marzo 2005. L’anno 2005, il giorno 21 del mese di marzo presso la Fondazione Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) Ospedale […]

Sentenza 12 luglio 2004, n.5059

Ai fini dell’applicazione dell’art. 73 della legge 20 maggio 1985, n.
222, relativo al rilascio, da parte dei Comuni, di congrui locali, dei
fabbricati dei Conventi soppressi, da destinare a rettoria della
chiesa annessa, sono riconducibili nella nozione di rettoria in senso
stretto non solo i locali adibiti ad ufficio amministrativo e ad
abitazione del clero o dei religiosi. Infatti, considerato che
l’art. 16, lett. a), della legge n. 222 del 1985, stabilisce che si
qualificano come attività di religione o di culto quelle dirette
all’esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del
clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi ed
all’educazione cristiana, si può affermare che l’esercizio del
culto trova il proprio necessario complemento e naturale prolungamento
nella cura delle anime, intesa come azione pastorale; pertanto, sono
riconducibili nella nozione di rettorie, in senso stretto, non solo i
locali suddetti, ma anche quelli utilizzati per le opere connesse al
culto che nella chiesa si celebra, quali iniziative associative,
pastorali, di animazione spirituale, di catechesi ed apostolato (nel
caso di specie, il consiglio comunale, nell’escludere la
retrocessione di locali da destinarsi ad uso rettoria, annessi a
chiesa ex conventuale, non conduceva alcun accertamento volto a
dimostrare che fosse già stata consegnata “la congrua parte… ad
uso di rettoria”, di cui all’art. 8 della legge 27 maggio 1929, n.
848”, con conseguente illegittimità per carenza di istruttoria e
difetto di motivazione della deliberazione comunale de qua)

Decreto Presidente Repubblica 16 settembre 2004, n.303

D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303: “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 299 del 22 dicembre 2004) Il Presidente della Repubblica Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 1-bis, comma 3, […]

Legge regionale 07 marzo 1983, n.20

Legge regionale 7 marzo 1983, n. 20: “Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l’espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni”. (da “Bolettino Ufficiale della Regione Friuli – Venezia Giulia” n. 29 del 8 marzo […]

Legge regionale 16 gennaio 1995, n.2

Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 2: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Calabria” n. 6 del 18 gennaio 1995) ARTICOLO 1 L’articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, […]

Legge regionale 14 aprile 2000, n.47

Legge regionale 14 aprile 2000, n. 47: “Recepimento del trasferimento alle Regioni, operato con l’art. 24 della Legge 8 maggio 1998, n. 146, delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della Legge 386/1976”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 30 del 19 aprile […]

Legge regionale 16 marzo 1988, n.29

Legge regionale 16 marzo 1988, n. 29: “Disciplina urbanistica dei servizi religiosi”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo” n. 9 dell’11 aprile 1988) Art. 1 La presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essa pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti […]

Sentenza 05 gennaio 1999

L’art. 831, comma 2 c.c dispone che gli edifici destinati
all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartenenti a
privati, non possono essere sottratti a tale destinazione neppure per
effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia
cessata in conformità delle leggi che li riguardino; nell’assenza
di norme di legge in proposito, la giurisprudenza maggioritaria
ritiene che la suddetta disposizione contenga un rinvio formale al
diritto canonico, le cui norme in materia producono dunque effetti
nell’ordinamento civile e devono essere applicate da tutti gli
organi dello Stato.
Pertanto, nel caso di specie, le chiese destinate all’esercizio del
culto cattolico non possono essere concesse in uso, dall’autorità
comunale, per il culto vetero-cattolico senza uno specifico accordo
con l’autorità ecclesiastica cattolica competente, a nulla
rilevando, sul punto, il maggiore o minore uso da parte di
quest’ultima del luogo sacro in questione.
E’ inoltre manifestamente infondata, al riguardo, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 831 c.c., per violazione degli
artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost., in quanto la destinazione di un
edificio all’esercizio pubblico del culto cattolico non pone in
discussione nè limita il diritto – tutelato dalla Carta
costituzionale – delle altre Confessioni di professare la propria fede
religiosa, di farne propaganda e di esercitare in privato e in
pubblico il culto.

Sentenza 09 gennaio 2004

La cura delle anime, intesa come azione pastorale, rappresenta il
completamento necessario, oltre che il naturale prolungamento, del
culto; l’art. 16, lett. a), della legge n. 222 del 1985, afferma,
infatti, che si considerano attività di religione o di culto quelle
dirette “all’esercizio del culto, alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi, all’educazione cristiana”. Sono pertanto riconducibili
nella nozione di rettoria, in senso stretto, non solo i locali adibiti
ad ufficio amministrativo o ad abitazione dei predetti soggetti, ma
anche quelli utilizzati per le opere connesse al culto che nella
chiesa si celebra.