Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 dicembre 2005, n.27078

Non può essere ravvisato alcun ostacolo alla delibazione allorchè il
coniuge – che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso
dell’altro – chieda la declaratoria di esecutività della sentenza
ecclesiastica, da parte della Corte d’Appello, ovvero non si opponga
alla stessa. Tale fattispecie, tuttavia, non ricorre laddove detto
coniuge si rimetta alla decisione della Corte in ordine alla
delibazione, deducendo tuttavia nel contempo di avere contratto
matrimonio ignorando la volontà dell’altro di escludere
l’indissolubilità del vincolo. In questa ipotesi, infatti, risulta
assunto un comportamento processuale incompatibile con la volontà di
rinunciare alla tutela dell’affidamento incolpevole prestata
dall’ordinamento giuridico italiano. Pertanto, pur non formulano
espressamente conclusioni contrarie alla delibazione, può
considerarsi sufficiente – ai fini dell’opposizione alla stessa –
l’avere eccepito nella comparsa di risposta il difetto delle
condizioni che avrebbero consentito di fare valere nel nostro
ordinamento il vizio connesso alla riserva mentale.

Sentenza 11 novembre 2005, n.21865

La presunta lesione del diritto di difesa nelle procedure
ecclesiastiche non è rilevabile d’ufficio dalla Corte d’Appello in
sede di delibazione delle sentenze dichiarative di nullità
matrimoniali, in quanto attinente alle modalità di giudizi svoltisi
davanti a tribunali diversi da quelli dello Stato, i cui eventuali
vizi processuali debbono essere dedotti e provati ai sensi dei nn. 2 e
3, del 1° comma dell’articolo 797 c.p.c. (norma, quest’ultima, ormai
abrogata ex articolo 73, legge 31 maggio 1995, n. 218, ma connotata da
ultrattività in subiecta materia perché espressamente richiamata
dall’articolo 4, lett. b) del Protocollo addizionale all’Accordo 18
febbraio 1984 fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede). Si
aggiunga, inoltre, che nel caso di riserva mentale unilaterale, la
“non opposizione” dei coniuge incolpevole – secondo costante
giurisprudenza – è sufficiente a consentire la delibazione della
relativa sentenza ecclesiastica di nullità per esclusione unilaterale
di uno dei “bona matrimonii”. Tuttavia, detta non opposizione da parte
dell’incolpevole, nei confronti della richiesta di delibazione
avanzata dall’altro coniuge, deve in ogni caso risultare da un
comportamento processuale inequivoco e non può ritenersi sufficiente
allo scopo il semplice silenzio dell’interessato o, ancor meno, la sua
contumacia nel corso del giudizio di merito.

Sentenza 07 giugno 2005, n.11793

La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere
patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata “rebus sic
stantibus”; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi
alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere
direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico
da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo
al contrario necessario che i “giustificati motivi” sopravvenuti siano
esaminati, ai sensi dell’art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e
succ. modif., dal giudice da tale norma previsto, e che questi,
valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione,
ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Da
tanto consegue che l'”ex” coniuge tenuto, in forza della sentenza di
divorzio, alla somministrazione periodica dell’assegno divorzile, il
quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l’intimazione
di adempiere l’obbligo risultante dalla predetta sentenza, non può –
in assenza di revisione, ai sensi del citato art. 9 della legge n. 898
del 1970, delle disposizioni concernenti la misura dell’assegno di
divorzio da corrispondere all'”ex” coniuge – dedurre la sopravvenienza
del fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica
dell’originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel
giudizio di opposizione a precetto, essendo del pari da escludere che
il giudice di questa opposizione debba rimettere la causa al giudice
competente “ex” art. 9 della legge n. 898 del 1970.(Nella specie
l’obbligato, proponendo opposizione a precetto, aveva contestato il
diritto dell’ex coniuge a procedere ad esecuzione forzata sostenendo
che il diritto alla corresponsione periodica dell’assegno, al cui
pagamento egli era stato condannato con la sentenza di divorzio, era
venuto meno a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della
corte d’appello che aveva dichiarato efficace in Italia la pronuncia
ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato tra i
coniugi)

Sentenza 08 giugno 2005, n.12010

In tema di delibazione delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche, la
presunta violazione dell’articolo 6, par. 1 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo non può essere proposta per la prima
volta in sede di ricorso in Cassazione, qualora tale censura non sia
stata già compresa nel tema del decidere del giudizio d’appello
(Cassazione, 5150/03, 194/02, 10902/01). Nè detta questione risulta
rilevabile d’ufficio, in quanto attinente alle modalità di un
giudizio svoltosi davanti a tribunali diversi da quelli dello Stato, i
cui eventuali vizi debbono essere dedotti e provati ai sensi dei nn. 2
e 3, del comma 1 dell’articolo 797 Cpc, il quale risulta connotato
da ultrattività in subiecta materia (Cassazione, 8764/03), nonostante
l’avvenuta abrogazione (articolo 73, legge 218/95), perché
espressamente richiamato dall’articolo 4, lett. b) del Protocollo
addizionale all’Accordo 18 febbraio 1984 fra la Repubblica Italiana
e la Santa sede, ratificato con legge 121/85. Al giudice d’appello
è inoltre inibito, in sede di delibazione della sentenza dichiarativa
della nullità matrimoniale per simulazione del consenso, il riesame
del merito del materiale probatorio acquisito nel giudizio
ecclesiastico circa l’effettiva esistenza della riserva mentale
(Cassazione, 4311/99, 2325/99, 2330/94), dovendo altresì quest’ultimo
motivare – in ordine alla conoscenza o conoscibilità di essa da parte
dell’altro coniuge – sulla base delle risultanze emergenti dalla
sentenza delibanda.

Sentenza 13 maggio 1998, n.4802

In sede di delibazione, l’accertamento rimesso al giudice italiano
della conoscenza o della conoscibilità dell’esclusione, da parte di
uno dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, deve essere condotto sul
fondamento di elementi obiettivi di prova acquisiti nel processo
ecclesiastico, essendo detto giudice vincolato al contenuto della
sentenza ecclesiastica, quanto ai fatti che in essa risultano
accertati, ma non in ordine ai principi applicati circa la prova della
simulazione; il primo giudizio, infatti, è diretto ad accertare la
sussistenza della “voluntas simulandi” del coniuge, mentre il secondo
deve verificare il profilo – irrilevante nella disciplina canonica del
matrimonio – dela conoscenza o della conosciblità della riserva
unilaterale.

Disegno di legge 03 febbraio 2004, n.4662

Camera dei Deputati. Disegno di legge, d’iniziativa dell’On.le Giovanni Kessler, n. 4662 del 3 febbraio 2004: “Nuove disposizioni in materia di matrimonio putativo”. ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente progetto di legge intende intervenire nella materia del diritto di famiglia introducendo modifiche al regime patrimoniale che discende dalla dichiarazione di nullita` del matrimonio proveniente da ordinamento […]

Sentenza 12 luglio 2002, n.10143

La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio concordatario – per esclusione da parte di uno
soltanto dei coniugi di uno dei bona matrimonii – trova ostacolo
nell’ordine pubblico, nel caso in cui detta esclusione sia rimasta
nella sfera psichica del suo autore, in quanto non manifestata, nè
comunque conosciuta o conoscibile dall’altro coniuge in forza
dell’inderogabile principio della tutela della buona fede e
dell’affidamento incolpevole. Non acquista, invece, rilievo, ai fini
della delibazione, la circostanza che i coniugi abbiano convissuto
successivamente alla celebrazione del matrimonio – circostanza che, a
norma dell’art. 123, comma 2, c.c., rende improponibile l’azione di
impugnazione del matrimonio per simulazione – in quanto la citata
disposizione codicistica non si configura come espressione di principi
e regole fondamentali con i quali la Costituzione e le leggi dello
Stato delineano l’istituto del matrimonio.

Sentenza 20 novembre 2003, n.17595

L’entrata in vigore della nuova disciplina di diritto internazionale
privato, di cui alla Legge n. 218 del 1995, non ha comportato
l’abrogazione del sistema – previsto dall’art. 8 dell’Accordo fra
l’Italia e la Santa Sede del 1984 – per la dichiarazione di efficacia
nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità del matrimonio
pronunciate dai Tribunali ecclesiastici. Da ciò discende che, sebbene
l’art. 67, comma 1, della Legge n. 218 del 1995 conceda a chiunque vi
abbia interesse la legittimazione a richiedere l’accertamento dei
requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera, la
possibilità di chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica
deve essere esclusa per gli eredi del coniuge, ai sensi del citato
art. 8, il quale riconosce tale legittimazione solo alle parti o ad
una di esse. Al riguardo, peraltro, non appare ravvisabile alcuna
violazione dell’art. 3 della Costituzione, posta la specialità della
materia del matrimonio concordatario (nella quale vengono
pattiziamente regolate le condizioni di efficacia del matrimonio e
della pronuncia di nullità) e considerato che il principio della
parità di trattamento cede di fronte al principio fondamentale di
regolamentazione e modificazione pattizia sancito dall’art. 7, comma
2, della Costituzione.

Sentenza 14 luglio 2003, n.11467

La sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio
non rende applicabili, per effetto della delibazione, la disciplina
riguardante lo scioglimento della comunione ordinaria dei beni, di cui
agli articoli 1100 e ss. del codice civile, ma le norme regolanti i
casi e le modalità di scioglimento della comunione dei beni fra
coniugi, di cui agli articoli 191 e ss.; comunione che continua a
sussistere nella forma legale, al fine della divisione in parti eguali
dell’attivo e del passivo, senza possibilità di prova contraria per
espressa volontà di legge, la cui ratio ispiratrice coincide con le
motivazioni – parità fra i coniugi e tutela di quello economicamente
più debole – proprie della riforma del 1975 in materia di regime
patrimoniale preferenziale della famiglia.

Sentenza 06 marzo 2003, n.3339

Il riconoscimento degli effetti civili della sentenza ecclesiastica
dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario non è
precluso dalla preventiva instaurazione di un giudizio di separazione
personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice dello Stato
italiano; il giudizio e la sentenza di separazione personale hanno
infatti «petitum», «causa pretendi» e conseguenze giuridiche del
tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che dichiara la
nullità del matrimonio. La delibazione di tale sentenza, tuttavia,
laddove sia dichiarativa di nullità per l’apposizione di una
condizione al vincolo matrimoniale, viziante il relativo consenso
negoziale di uno dei coniugi, trova ostacolo nel principio di ordine
pubblico costituito dalla tutela dell’affidamento incolpevole
dell’altro coniuge, allorchè l’apposizione della condizione sia
rimasta nella sfera psichica di uno dei nubendi, senza essere
conosciuta o conoscibile all’altro coniuge. In particolare,
l’accertamento della conoscenza o conoscibilità di detta condizione
deve essere compiuto dal giudice della delibazione con piena autonomia
rispetto al giudice ecclesiastico, ancorchè la relativa indagine si
svolga con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda ed agli atti
del processo canonico eventualmente acquisiti e non dia luogo ad
alcuna integrazione di attività istruttoria, e con assoluto rigore,
giacchè detto accertamento attiene al rispetto di un principio di
ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della
persona riguardanti la costituzione di un rapporto, quello
matrimoniale, oggetto di rilievo e tutela costituzionali.