Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 ottobre 2013, n.41474

La semplice comunicazione al detenuto, da parte del magistrato di
sorveglianza, all’esito di procedura informale, della relazione
dell’amministrazione penitenziaria in merito alla non inclusione di
maestri buddisti Zen nel novero dei ministri di culto abilitati
all’ingresso nelle strutture penitenziarie, si configura come un
mancato rispondere con motivazione specifica al reclamo del detenuto,
nel senso che la comunicazione in questione non può costituire valida
risposta sia sul piano procedimentale sia sul piano del contenuto.
Infatti, se implicitamente o esplicitamente, una domanda afferma di
denunciare una violazione di un diritto (nel caso in esame: la
libertà di culto), il fondamento di quella domanda è quel diritto e
la procedura giurisdizionale risulta doverosa (Nel caso di specie, il
provvedimento impugnato, sostanziatosi nella comunicazione al
ricorrente della relazione dell’amministrazione penitenziaria veniva
annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Magistrato di
sorveglianza nelle forme di cui all’art. 14 ter Ord. Pen.).

Sentenza 11 dicembre 2012

The court rejected two inmates’ constitutional and statutory
challenges to their temporary suspension of access to the building in
which religious services were held. The step was taken because the one
of the inmates had gotten the Catholic chaplain improperly to mail
letters for them while the other got the chaplain to look up
information in the Inmate Management System.