Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 31 ottobre 2000, n.5894

La disciplina relativa agli appalti di lavori pubblici è applicabile
anche agli interventi promossi da un ente ecclesiastico con il
finanziamento statale previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 270, in
quanto l’ampia dizione dell’art. 2, secondo comma, lettera c), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 appare idonea a comprendere anche i
manufatti strumentali all’attività culturale, religiosa o di
devozione, purchè destinata a coinvolgere una platea ampia ed
indifferenziata di soggetti. La posizione degli enti ecclesiastici
rispetto agl interventi per il Giubileo del 2000 comporta, inoltre, la
devoluzione al giudice amministrativo della giurisdizione sulle
relative controversie, sia per la funzione propria della normativa di
evidenza pubblica, sia perchè, mediante l’attribuzione di denaro
dello stato, si affida al privato di provvedere ad un compito
pubblico, con la conseguenza che anche il sistema della tutela
processuale deve essere coerente con la disciplina sotanziale della
mataria.