Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 novembre 2006, n.42399

Posto che le modifiche legislative introdotte in materia di leva non
hanno abrogato del tutto il servizio obbligatorio, ma soltanto
limitato la sua operatività a casi particolari e specifici, è
illegittimo rifiutare il servizio militare in caso di guerra o di
grave crisi internazionale, o ancora nell’ipotesi di carenza di
personale quando tale situazione non possa risolversi richiamando in
servizio personale volontario cessato da non più di 5 anni. “In
questi casi continua a sussistere l’interesse al regolare
reclutamento finalizzato al conseguimento da parte del cittadino della
necessaria istruzione militare, “affinché, ove particolari
situazioni lo richiedano, possa efficacemente assolvere il dovere di
difendere la patria”.

Sentenza 12 maggio 1990, n.4100

Il diritto alla tutela giurisdizionale costituisce un principio
supremo dell’ordinamento solo nel suo nucleo essenziale, la Corte
d’Appello, nel momento in cui deve procedere a rendere esecutiva la
sentenza del tribunale ecclesiastico che pronuncia la nullità del
matrimonio canonico, deve accertare se risultino rispettati gli
elementi essenziali del diritto di agire e di resistere nell’ambito
dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato. Tale
fondamentale requisito è integrato quando risulta che le parti
abbiano avuto la garanzia sufficiente per provvedere alla propria
difesa, non è invece necessario il riscontro del puntuale rispetto di
tutte le norme canoniche, oppure se queste diano le stesse garanzie
offerte dal nostro ordinamento. In particolare la delibazione della
sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio
concordatario può essere effettuata anche quando il processo canonico
sia proseguito malgrado la morte del curatore dell’incapace, non
costituendo tale profilo una violazione del diritto di difesa.

Sentenza 08 luglio 2004, n.229

L’art. 12 della legge della regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n.
20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione
del servizio civile regionale) prevede una comunicazione agli Uffici
di leva dei nominativi di coloro che, svolgendo il servizio civile
regionale, abbiano comunque voluto dichiarare la loro obiezione di
coscienza al servizio militare, nella prospettiva che esso possa
rivivere come servizio obbligatorio. La disposizione contenuta
nell’art. 12 deve essere letta come rivolta a prevedere, in spirito di
collaborazione, la mera trasmissione di informazioni agli Uffici di
leva ai fini che eventualmente siano previsti dalla legislazione
statale, senza che ciò determini invasione della competenza statale.
Analogo discorso vale per le altre disposizioni, censurate nel caso di
specie(art. 22, comma 5, e art. 5, comma 4, della legge regionale), le
quali, rinviando al suddetto art. 12, si limitano ad assicurare,
nell’ipotesi di ripristino della leva, la disponibilità di
informazioni sui soggetti che, avendo svolto il servizio civile
regionale, abbiano voluto dichiarare l’obiezione di coscienza agli
eserciti, all’uso delle armi e alla violenza.

Sentenza 08 luglio 2004, n.228

Il servizio civile, prestato anche su base esclusivamente volontaria,
persegue finalità corrispondenti alla prestazione militare e mantiene
intatto il parallelismo con quest’ultima che caratterizza il servizio
civile alternativo dettato da obiezione di coscienza. Inoltre, il
dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del
principio di solidarietà espresso nell’art. 2 della Costituzione, le
cui virtualità trascendono l’area degli “obblighi normativamente
imposti”, chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di
una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della
profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo
contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di
adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria; con
specifico riferimento alla disciplina contenuta nella legge n. 64 del
2001, oggetto di censure nel ricorso nel caso di specie, va osservato,
peraltro, che nella parte in cui essa prevede, in via transitoria, che
i giovani obbligati alla leva possano dichiarare liberamente, prima
dell’arruolamento, di optare per il servizio militare o per quello
civile, senza dover addurre necessariamente, in quest’ultimo caso,
motivi di coscienza (art. 5, comma 1), l’intervento legislativo
statale trova ulteriore legittimazione nell’art. 52, secondo comma,
della Costituzione, essendo rivolto alla determinazione di limiti al
servizio militare obbligatorio.

Ordinanza 01 giugno 2004

L’art. 5 dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni
di Geova stabilisce che “l’espulsione dei soci aderenti è
deliberata dall’assemblea su proposta del Corpo degli anziani delle
Congregazioni locali”. Tale provvedimento deve essere valutato dal
giudice statuale non con riferimento al merito dell’espulsione,
rispetto alla quale detto giudice potrebbe anche – come propugnato da
autorevole dottrina – ritenersi privo di ogni competenza, stante
l’art. 8, comma 1, Cost. che prevede la piena libertà delle
confessioni religiose, con conseguente insindacabilità giudiziale dei
provvedimenti di disassociazione, esclusione e/o scomunica dei loro
adepti o fedeli, ma con riferimento alla forma del provvedimento di
disassociazione o espulsione il quale deve fare salvo, sulla base del
principio generale dell’ordinamento sul “giusto processo”, il
diritto alla piena difesa dell’incolpato ed il rispetto degli
adempimenti procedurali previsti dallo statuto.

Legge 03 giugno 2002, n.428

Slovacchia. Legge 3 giugno 2002, n. 428: “Personal Data Protection”. (Omissis) THE NATIONAL COUNCIL OF THE SLOVAK REPUBLIC ACT No 428 of 3 July 2002on personal data protection The National Council of the Slovak Republic has enacted this law: PART ONEBASIC PROVISIONS Subject-matter and scope of the Act Section 1 (1) This Act shall regulatea) […]

Sentenza 20 luglio 2001

Al fine di riconoscere efficacia civile ad una sentenza ecclesiastica
di nullità matrimoniale, il giudice italiano deve accertare che nel
processo canonico sia stato garantito alle parti il diritto ad un
processo equo e, in particolare, il diritto ad un procedimento in
contraddittorio secondo i principi espressi dall’art. 6.1 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Nel caso di specie,
tale diritto non è stato rispettato, poiché nel processo canonico la
parte convenuta non era stata informata dettagliatamente della domanda
di dichiarazione di nullità formulata dall’ex marito, non aveva avuto
accesso agli atti di causa e non era stata assistita da un avvocato.
In sintesi, non era stato garantito il diritto al contraddittorio,
considerato dalla Corte un elemento fondamentale di un processo equo
ai sensi dell’art. 6.1 CEDU.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 248 del 24 ottobre 2001) Art. 1. 1. L’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Art. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni […]

Delibera 19 dicembre 2002, n.124

CIPE. Delibera n. 124 concernente “Direttive per la Società Patrimonio dello Stato S.p.A.”, 19 dicembre 2002. La Società Patrimonio dello Stato S.p.A. (di seguito denominata “la Società”) persegue l’obiettivo di valorizzare, gestire con efficienza ed alienare il patrimonio dello Stato nel rispetto dei requisiti, dei vincoli e delle finalità proprie dei beni pubblici e dell’intero […]

Sentenza 24 dicembre 1991, n.467

La regola della proporzionalità della limitazione di un diritto
inviolabile dell’uomo in riferimento all’adempimento di un dovere
costituzionale inderogabile, impone che il legislatore, nel suo
discrezionale bilanciamento dei valori costituzionali, possa
restringere il contenuto del diritto inviolabile – qual’é, nella
specie, il diritto alla professione della propria fede religiosa –
soltanto nei limiti strettamente necessari alla protezione
dell’interesse pubblico sottostante al dovere costituzionale
contrapposto, qual’é a sua volta, nella specie, l’obbligo di prestare
il servizio militare di leva in tempo di pace. E tali limiti sono
indubbiamente superati con la mancata estensione dell’esonero, a pena
espiata, dalla prestazione del servizio militare – previsto dall’art.
8, terzo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772, per l’obiettore di
coscienza che, senza aderire alla possibilità della prestazione di
servizi alternativi, rifiuti il servizio militare prima
dell’incorporazione – all’obiettore che abbia manifestato tale rifiuto
dopo aver assunto il servizio, data la concreta eventualità che, non
potendo giovarsi dell’esonero, lo stesso obiettore sia esposto ad una
lunga e pesante serie di condanne penali.