Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 04 dicembre 2014, n.1241

Il divieto di discriminazione è posto a tutela della
dignità umana e chi agisce per farlo valere non deve mai essere
esposto al rischio di subire una vendetta o un danno, anche solo di
immagine.

Sentenza 11 novembre 2014, n.24001

L’ordinamento italiano – per il quale madre è colei che
partorisce (art. 269, terzo comma, c.c.) – contiene all’art. 12,
comma 6 della legge n. 40 del 2004, un espresso divieto, rafforzato da
sanzione penale, della surrogazione di maternità. Tale divieto
è certamente di ordine pubblico, come suggerisce la previsione
della sanzione penale, di regola posta a presidio di beni giuridici
fondamentali. Vengono infatti qui in rilievo la dignità umana –
costituzionalmente tutelata – della gestante e l'istituto
dell'adozione, con il quale la surrogazione di maternità si
pone oggettivamente in conflitto perché soltanto a tale
istituto l'ordinamento affida la realizzazione di progetti di
genitorialità priva di legami biologici con il nato. In questo
senso, nel caso di specie, sia il certificato di nascita ucraino (sul
quale i genitori basano il rapporto di filiazione con il minore), sia
la stessa legge ucraina sulla maternità surrogata sono contrari
all’ordine pubblico italiano. Al primo, dunque, non può
essere riconosciuta efficacia ai sensi dell’art. 65 della legge
n. 218 del 1995, mentre la seconda non può trovare applicazione
ai sensi dell’art. 16 della medesima legge.

Report 23 maggio 2014

Città del Vaticano, 23 maggio 2014 (Fonte: VIS). Il Comitato
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulla Convenzione Contro
la Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti
(CAT), ha pubblicato un'anticipazione delle Osservazioni
Conclusive relative al Rapporto Iniziale della Santa Sede.
Riconoscendo l'impegno della Santa Sede nel realizzare serie e
sostanziali riforme che hanno determinato un ulteriore progresso dei
principi e degli obiettivi del CAT, le Osservazioni Conclusive
riconoscono la buona volontà della Santa Sede
nell'adempiere e nel far progredire il CAT, nell'istituire
riforme per contrastare gli abusi sessuali e risarcire e promuovere il
trattamento e la cura delle vittime di abusi sessuali.Nel rapporto
viene evidenziato che il Comitato non ha riscontrato violazioni del
CAT da parte della Santa Sede e si riconosce che la Santa Sede, le
diocesi cattoliche e gli ordini religiosi hanno compiuto sforzi
rilevanti per contrastare gli abusi sessuali perpetrati nei confronti
di minori. Nell'esprimere apprezzamento per il dialogo aperto e
costruttivo con la Delegazione della Santa Sede, il Comitato ha preso
atto del fatto che la Santa Sede, le Diocesi cattoliche e gli ordini
religiosi hanno stanziato risarcimenti per le vittime di abusi
sessuali. Infine le Osservazioni Conclusive non asseriscono che
l'impegno della Chiesa nella protezione dei bambini non nati
costituisca una forma di tortura o di trattamento crudele, disumano o
degradante nel CAT, salvaguardando così il diritto umano
fondamentale alla libertà di religione e di opinione e la
tutela e promozione della vita umana.