Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Risoluzione 07 febbraio 2013

Parlamento europeo. Risoluzione 7 febbraio 2013: "XXII sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani". Il Parlamento europeo, –  visti la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli opzionali, –  vista la risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che istituisce il Consiglio per […]

Deliberazione 18 dicembre 2010

Comune di Pessina: Documento solenne sui diritti dell'uomo ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36 DEL 18.12.2010 Cittadino ricorda… a- QUELLO CHE TU CHIAMI STRANIERO PENSA CHE È NATO COME TE, GODE DELLO STESSO CIELO, RESPIRA LA STESSA ARIA, VIVE E MUORE, COME VIVIAMO E MORIAMO NOI. PUOI VEDERLO LIBERO CITTADINO O ATTRAVERSO LA SCHIAVITU’ […]

Risoluzione 08 settembre 2010

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2010 sulla situazione dei diritti umani in Iran, in particolare sui casi di Sakineh Mohammadi-Ashtiani e di Zahra Bahrami [edizione provvisoria tratta da www.europarl.europa.eu] Il Parlamento europeo, – viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quelle aventi per oggetto la questione dei diritti umani, e più specificamente le risoluzioni […]

Legge 02 luglio 2010, n.108

LEGGE 2 luglio 2010 , n. 108: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno". Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa […]

Trattato 01 dicembre 2009

VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (al 1° dicembre 2009) PREAMBOLO SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA […]

Lettera enciclica 29 giugno 2009

Lettera Enciclica “Caritas in veritate” del Sommo Pontefice Benedetto XVI ai Vescovi, ai Presbiteri e ai Diaconi, alla persone consacrate, ai fedeli laici e a tutti gli uomini di buona volontà sullo sviluppo umano intergrale nella carità e nella verità, 29 giugno 2009(*). (*) Testo tratto dal sito www.vatican.va INTRODUZIONE 1. La carità nella verità, […]

Sentenza 29 maggio 2009, n.22700

Il princìpio, sancito nell'art. 3 c.p.,
dell'obbligatorietà della legge penale, per cui tutti
coloro che, cittadini o stranieri, si trovino nel territorio dello
Stato, implica che le tradizioni etico-sociali di questi soggetti
possano essere osservate solo fuori dall'ambito di
opera­tività della norma penale. Ciò assume
particolare valore morale e sociale allorché la tutela penale
riguardi materie di rilevanza costituzionale. E' questo il caso
della famiglia, che la legge fondamenta­le dello Stato riconosce
quale società naturale, ordinata sull'uguaglianza morale e
giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.) e che deve essere garantita in
quanto inserita in un ordinamento incentrato sulla dignità
della persona umana (nel caso di specie, non veniva pertanto accolto
il rilievo, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti
generiche, dedotto sulla base del fatto che i coniugi fossero
portatori di cultura, religione e va­lori differenti da quelli
italiani)

Sentenza 08 maggio 2009, n.151

E’costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole «ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», l’art.
14, comma 2, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=1026] (Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita). La previsione della
creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di
ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che, di
volta in volta, si sottopone alla procedura di procreazione
medicalmente assistita, si pone infatti in contrasto con l’art. 3
Cost. sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di
quello di uguaglianza; nonché con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio
alla salute della donna, ed eventualmente del feto, ad esso connesso.
Le raggiunte conclusioni, che introducono una deroga al principio
generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art.
14, quale logica conseguenza della caducazione nei limiti indicati del
comma 2, comportano inoltre la declaratoria di incostituzionalità del
comma 3, dell’art. 14 nella parte in cui esso non prevede che il
trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile,
debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.

Ordinanza 26 febbraio 2009

Un’ordinanza del G.i.p. di Milano, pronunciata nel corso di un
processo per terrorismo internazionale, ha affermato che qualora un
imputato islamico indossi all’interno dell’aula del tribunale un
tradizionale copricapo, il giudice può invitarlo a toglierlo, atteso
che per consolidata prassi istituzionale nessuno può presenziare in
udienza a capo coperto, ad eccezione delle Forze dell’Ordine adibite
alla sicurezza dell’udienza. Non sarebbe ravvisabile alcuna
violazione del diritto di difesa se poi, come è avvenuto nel caso di
specie, dopo aver dichiarato che il copricapo è un simbolo religioso
l’imputato rifiuta l’invito del giudice e, pur di non togliersi il
copricapo, rinuncia a partecipare all’udienza senza essere
allontanato coattivamente.

L’ordinanza non dà conto e non affronta il problema, cruciale,
della rilevanza del motivo religioso fatto valere dall’imputato
(tunisino) che, invitato dal giudice a togliersi il copricapo avrebbe
risposto: “è un simbolo religioso, anche tu giudice porti la
croce” (lo si apprende dalla stampa: cfr. l’articolo Via quel
turbante. Islamico si ribella al giudice. E’ un simbolo religioso,
non me lo levo, ne La Repubblica del 27 febbraio 2009, p. 17). Il
G.i.p., senza considerare il diritto dell’imputato a professare
liberamente la propria fede religiosa, ha giustificato l’ordine di
togliere il copricapo all’interno dell’aula del tribunale sulla
base dei poteri di disciplina dell’udienza attribuitigli dall’art.
470 c.p.p. a tutela del decoro e del rispetto dell’Autorità
Giudiziaria: prassi istituzionale vorrebbe che nessuno presenzi in
udienza a capo coperto, ad eccezione delle forze dell’ordine adibite
alla sicurezza dell’udienza. Con buona pace della libertà di
professare la propria fede religiosa.

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Un’annotazione dell’ordinanza, da parte di Gian Luigi Gatta,
Ricercatore di Diritto Penale nell’Università degli Studi di
Milano, è stata pubblicata ne Il Corriere del Merito (Ipsoa ed.),
2009, n. 4, p. 403 s., all’interno della rubrica ‘Osservatorio di
diritto e processo penale’.

Sentenza 26 gennaio 2009, n.214

Il diritto di rifiutare le cure è un diritto di libertà
assoluto, il cui dovere di rispetto si impone nei confronti di
chiunque intrattenga con l'ammalato il rapporto di cura, non
importa se operante all'interno di una struttura sanitaria
pubblica o privata. Qualora l'ammalato decida di rifiutare le cure
– ove incapace, tramite rappresentante legale debitamente autorizzato
dal Giudice Tutelare – tale manifestazione esclude ogni legittimazione
al trattamento sanitario, determinando il sorgere dell'obbligo
giuridico del medico di interrompere la somministrazione dei mezzi
terapeutici indesiderati. In questo senso, dunque, rifiutare il
ricovero ospedaliero, dovuto da parte del SSN a chiunque sia affetto
da patologie mediche, solo per il fatto che il malato abbia
preannunciato la propria intenzione di avvalersi del suo diritto alla
interruzione del trattamento, significa limitare indebitamente tale
diritto. L'accettazione presso la struttura sanitaria pubblica non
può infatti essere condizionata alla rinuncia del malato ad
esercitare un suo diritto fondamentale.


Corte
di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 13 dicembre 2008, n.
27145

Corte
costituzionale, Ordinanza 8 ottobre 2008, n. 334

Corte
di Appello di Milano. Prima Sezione Civile. Decreto 9 luglio
2008

Corte
di Cassazione. Sezione I civile. Sentenza 4 – 16 ottobre 2007,
n. 21748

Corte
di cassazione. Sezione I civile. Ordinanza 20 aprile 2005, n.
8291
)