Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 17 febbraio 2009, n.897

Ai fini della formazione della graduatoria a posti di insegnante di
religione, relativa al concorso riservato, per titoli ed esami,
indetto con decreto dirigenziale in data 4 febbraio 2004, il diploma
di specializzazione in pedagogia religiosa non può essere ascritto al
punto B/2 lett. f) della relativa tabella di valutazione dei titoli,
che attribuisce due punti per il compimento del regolare corso di
studi teologici in un seminario maggiore. Infatti, il corso di studi
di pedagogia religiosa ha durata biennale e non può, quindi, essere
assimilato al compimento degli studi in seminario, che hanno durata di
cinque o sei anni.

Sentenza 25 luglio 2007, n.6926

Il Diploma di Specializzazione in pedagogia religiosa, conseguito
presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma, rappresenta
l’atto finale di un corso biennale di specializzazione, rilasciato da
un Istituto Universitario ammesso dallo Stato italiano al
riconoscimento di Lauree e Titoli Universitari Superiori. Sotto tale
profilo questo titolo chiude dunque un percorso formativo della durata
complessiva di sei anni e non può pertanto essere valutato quale
diploma di magistero, ma come diploma post-universitario di
specializzazione.

Ordinanza 14 giugno 2006, n.3422

TAR LAzio. Ordinanza 14 giugno 2006, n. 3422: “IRC: Concorso riservato e titoli di qualificazione professionale richiesti”. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA SEZIONE TERZA QUATER nelle persone dei Signori: MARIO DI GIUSEPPE Presidente CARLO TAGLIENTI Cons. UMBERTO REALFONZO Cons. , relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 14 Giugno […]