Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 03 ottobre 1994, n.260

Il diritto fondamentale ad una educazione integrale, sancito
dall’art. 27 della Costituzione spagnola, è compatibile, in linea
di principio, con il diritto dei genitori a che i figli ricevano
un’educazione morale e religiosa conforme alle loro convinzioni. Non
è necessario che l’educazione integrale dei minori venga impartita
in scuole pubblicamente omologate. I minori, come nel caso di specie,
possono essere legittimamente formati nei centri d’istruzione propri
del gruppo confessionale di appartenenza dei genitori (“Bambini di
Dio”), organizzati secondo un modello analogo a quello di un internato
di un ordine religioso; perché tale situazione scolare possa
costituire uno dei presupposti richiesti per la dichiarazione di
abbandono di un minore e per il suo affidamento alla tutela legale,
occorre provare, di volta in volta, che essa abbia violato il diritto
dello stesso minore a ricevere un’educazione idonea allo sviluppo
della sua personalità. La valutazione degli elementi probatori
inerenti al merito della vicenda, costituisce una questione di fatto
che non può essere oggetto di censura in sede di ricorso per
illegittimità costituzionale, avendo le pronunzie impugnate concluso
per l’insussistenza dei presupposti atti a giustificare
l’affidamento dei minori alla tutela legale, sulla base di una
ponderazione delle prove condotta in termini non arbitrari e non
assurdi.
Per altro, in nessun modo può discendere dalle impugnate pronunzie un
pregiudizio per il diritto dei minori alla loro scolarizzazione, in
quanto esse si limitano a stabilire che non ricorrono, nel caso, gli
estremi per affidarli alla tutela legale, ma non impediscono la messa
in atto da parte dei soggetti responsabili e degli organi competenti
di tutte le iniziative volte a far sì che tale diritto sia
concretamente e compiutamente realizzato.

Sentenza 08 novembre 1993, n.328

Según declaramos en nuestra STC 265/1988, el Auto que reconoce 
eficacia civil a una decisión pontificia sobre matrimonio rato y no
consumado, a pesar de haberse formulado una oposición razonada que
excluye toda imputación de conveniencia u oportunismo, «quedando a
salvo el derecho   de las partes para formular su pretensión en el
procedimiento correspondiente», determina una situación de
indefensión constitucionalmente relevante, puesto que, por un lado,
reenvía al interesado a un procedimiento que está previsto en la
ley sólo para el caso de que el Auto sea denegatorio (con
oposición o sin ella) o se acuerde el archivo o sobreseimiento
del expediente, y, por otro, impone al opositor el seguimiento de un
nuevo proceso para remediar en su caso una violación de un derecho
fundamental ocurrido en procedimiento distinto y agotado [F.J. 2].
Il provvedimento giudiziario che riconosce efficacia civile alla
dispensa ecclesiastica di matrimonio rato e non consumato, emesso
malgrado fosse stata proposta opposizione nel procedimento di
omologazione, e pertanto in contrasto con le disposizioni di
derivazione concordataria (L. n. 30/1981, attuativa dell’art. VI. 2
dell’Accordo 3 gennaio 1979 tra lo Stato Spagnolo e la Santa Sede),
viola il diritto fondamentale alla effettiva tutela giudiziale (art.
24 CE).

Decisione 03 maggio 1993, n.16278/90

Non contrasta con la libertà di religione, tutelata dall’art. 9
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la disposizione
regolamentare con la quale una università laica – al fine di
assicurare il rispetto dei diritti di libertà di tutti i suoi
studenti – impone che anche il diploma da essa fornito non rifletta in
alcun modo l’appartenenza ad un determinato movimento religioso e
che quindi la foto in esso riprodotta raffiguri l’allievo a capo
scoperto in una tenuta conforme alla detta norma regolamentare.

Decisione 09 settembre 1992

Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo. Decisione 9 settembre 1992, “Sluijs c. Belgio”: Obbligo di frequenza dei corsi di religione e diritto del genitore a chiedere la dispensa per il figlio. L’art. 2 del Protocollo Addizionale alla CEDU non impedisce agli stati di diffondere informazioni o conoscenze che abbiano, direttamente o non, carattere religioso o filosofico […]

Sentenza 23 giugno 1994

New Brunswick Court of Appeal. Sentenza 23 giugno 1994. Region 2 Hospital Corp. c. Walker (Litigation Guardian of). Il Medical Consent of Minors Act, S.N.B. 1976, prevede che, una volta accertata la capacità di intendere e di volere di un minore, questi possa disporre del diritto di rifiutare trattamenti sanitari anche nel caso in cui […]

Sentenza 12 maggio 1995

La Corte Suprema, incaricata di controllare un progetto di legge
regolante il diritto all’informazione per i servizi relativi
all’interruzione volontaria di gravidanza disponibili al di fuori
dello Stato (Regulation of Information Bill – Services outside the
State for Termination of Pregnancies), dopo aver rilevato che tale
progetto di legge persegue lo scopo esclusivo di tutelare la libertà
di ricevere o di fornire informazioni indipendentemente dall’uso che
ne verrà fatto, ha stabilito che lo stesso non è di per sé né
contiene disposizioni volte a fornire indicazioni obiettive che non
promuovono in alcun modo la pratica dell’interruzione volontaria della
gravidanza, realizza il diritto dei cittadini di ricevere e di fornire
informazioni e non può essere considerato lesivo dei principi
costituzionali.

Sentenza 28 ottobre 1993

L’Assembly Powers Act 1919, comunemente denominato Enabling Act, ha
avuto lo scopo di riconoscere alla Chiesa d’Inghilterra, e per essa
al Sinodo generale, il diritto di discutere in tutte le materie che la
riguardano, di deliberare su di esse e di proporre quanto deliberato
al Parlamento, perché lo approvi o lo rigetti se non lo ritiene
compatibile con i diritti costituzionali dei sudditi di Sua Maestà.
Non può accogliersi un’interpretazione dell’Enabling Act intesa a
restringerne tale chiaro dettato, limitando i poteri del Sinodo per
quanto riguarda modifiche in materie fondamentali per il costume, la
prassi o la dottrina, come in tema di sacerdozio femminile.
Un’interpretazione restrittiva nel senso proposto non è
giustificata né dal significato letterale delle singole norme, né
dal contesto dell’intera normativa, né dalla ratio che la ispira.

Parere 08 novembre 1995, n.3009

Quando un Comune concede all’Ente patrimoniale dell’Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno il diritto
di superficie su un’area per la costruzione di un luogo di culto,
occorre, ex art. 35 della legge n. 865 del 1971, che la concessione
sia a tempo determinato (da un minimo di 60 anni ad un massimo di 99),
a causa della natura privata dell’Ente. Non può pertanto
condividersi l’assunto che, equiparando le funzioni di tale Ente a
quelle di un ente pubblico, l’ammette alla fruizione del beneficio,
previsto dallo stesso art. 35 cit., della concessione del diritto di
superficie a tempo indeterminato. Può, quindi, essere rilasciata
all’Ente in parola l’autorizzazione ad accettare a titolo gratuito
tale diritto di superficie, a condizione che si modifichi la
concessione prevedendone un termine di scadenza (99 anni).

Sentenza 12 ottobre 1992, n.761

Il patronato su di una chiesa parrocchiale posta su un terreno di
proprietà privata, quale complesso di situazioni giuridiche
inseparabilmente congiunte al bene cui è annesso, ha natura reale e
pertanto, in caso di trasferimento del possesso del bene passa, con
tutti i relativi diritti ed oneri, all’acquirente. Il titolo di
patrono può competere anche a persone giuridiche laicali, comprese le
società commerciali. Il diritto di patronato si estingue ipso iure ed
ex tunc nel caso di permanenza dell’inadempimento dei relativi oneri
da parte del titolare, trascorso inutilmente il termine perentorio
entro il quale l’ordinario abbia ingiunto al patrono di provvedere,
rimanendo in ogni caso esclusa la possibilità di chiedere
l’esecuzione coattiva o in forma specifica delle prestazioni
patrimoniali accessorie, nonché il rimborso delle spese per
riparazioni straordinarie anticipate dal beneficiario.