Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 15 gennaio 1996, n.287

Tribunale Civile di Salerno. Ordinanza 15 gennaio 1996, n. 287. (Palumbo; Libero) (omissis) Osserva in diritto Nel nostro ordinamento l’attribuzione del cognome è ordinariamente conseguente al possesso di uno status familiare, per cui quando l’art. 6 c.c. dispone: “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito” non rinvia a norme che […]

Disegno di legge 11 settembre 2000, n.3947

Camera dei Deputati – XIII Legislatura. Disegno di legge 11 settembre 2000, n. 3947: “Norme sulla libertà religiosa”. CAPO I LIBERTA DI COSCIENZA E DI RELIGIONE Art. 1. 1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili […]

Sentenza 20 giugno 1994, n.258

Posto che le leggi sulle vaccinazioni obbligatorie n. 165 del 1991, n.
51 del 1966, n. 891 del 1939, n. 292 del 1963 e n. 419 del 1968
(rispettivamente antiepatite B, antipolio, antidifterica e
antitetanica) sono finalizzate alla tutela della salute collettiva e
che la loro compatibilita’ con il precetto costituzionale di cui all’
art. 32, Cost., postula – come precisato dalla Corte – il
contemperamento tra i valori, ivi contemplati, del diritto alla salute
della collettivita’ e del diritto alla salute del singolo, non v’ha
dubbio che l’eventuale introduzione di una disciplina normativa
puntuale e specifica, a tutela di quest’ultimo, la quale – come
richiesto dai giudici ‘a quibus’ – imponga la obbligatorieta’ di
accertamenti preventivi idonei a ridurre, se non ad eliminare, il
rischio – sia pure percentualmente modesto – di lesioni all’integrita’
psico-fisica dell’ individuo per complicanze da vaccino, potrebbe
realizzarsi solo attraverso un corretto bilanciamento tra entrambi i
detti valori, implicante ineludibilmente l’intervento del legislatore.
Infatti, l’adeguamento ai principi costituzionali delle attuali
disposizioni – che gia’ stabiliscono la doverosita’ di osservanza, in
sede di esecuzione del trattamento, di opportune cautele e modalita’ –
dovrebbe essere necessariamente attuato mediante una complessa ed
articolata normativa di carattere tecnico a livello primario – attesa
la riserva di legge – e, nel caso, a livello secondario integrativo,
nonche’ la fissazione di ‘standards’ di fattibilita’ anche in
relazione al rapporto costi-benefici, la cui predisposizione esula dai
poteri della Corte, che, tuttavia, non puo’ esimersi dal richiamare
l’attenzione del legislatore stesso sulla necessita’ di risolvere il
problema posto dai giudici rimettenti sempre entro i limiti di
compatibilita’ con le esigenze della obbligatorieta’ generalizzata
delle vaccinazioni.