Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 luglio 1993, n.343

La clausola di esonero dal servizio di leva a pena espiata stabilita
per coloro che rifiutano il servizio militare per motivi di coscienza,
costituisce una sorta di clausola di garanzia della proporzionalita’
della pena, in quanto, in mancanza di essa, di fronte alla
manifestazione di un rifiuto totale del servizio di leva, la sanzione
penale e’ destinata ad applicazioni reiterate fino all’esaurimento del
correlativo obbligo di leva (45 anni). La inapplicabilita’ di tale
clausola nei confronti di coloro, che rifiutano il servizio militare
senza addurre alcun motivo ovvero adducendo motivi diversi da quelli
considerati dal legislatore, da’ adito, in pratica, alla c.d. spirale
di condanna, rendendo al contempo eccessivamente sproporzionato il
trattamento sanzionatorio e vanificando altresi’ il fine rieducativo
della pena che costituisce una garanzia istituzionale della liberta’
personale in relazione allo stato di detenzione. Deve pertanto essere
dichiarata la illegittimita’ costituzionale, per violazione degli
artt. 3 e 27 Cost. – restando assorbiti gli ulteriori profili di
incostituzionalita’ – dell’art. 8, terzo comma, l. n. 772 del 1972 in
connessione con l’art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede
l’esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di
coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la
prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da
quelli indicati nell’art. 1 della l. n. 772 del 1972 o senza aver
addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena
della reclusione in misura quantomeno non inferiore complessivamente
alla durata del servizio militare di leva, rimanendo peraltro urgente
un intervento del legislatore volto alla razionalizzazione del
trattamento sanzionatorio relativamente ai reati militari connessi al
rifiuto di prestare il servizio militare.

Sentenza 24 febbraio 1971, n.32

L’art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, per il quale la
trascrizione del matrimonio concordatario puo’ essere impugnata
soltanto per una delle cause menzionate nell’art. 12, non puo’ essere
interpretato nel senso di includere nella previsione del matrimonio
contratto dall’interdetto per infermita’ di mente anche quello del
naturalmente incapace.

Statuto 14 luglio 2002

Statuto dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. Approvato nella prima versione (Padova, 19/10/1987) Registrato con modifiche insieme con l’atto costitutivo (Padova, 19/3/1991) Approvato al 1º Congresso nazionale (Venezia, 6/12/1992) Modificato al 2º Congresso nazionale (Bologna, 26/11/1995) Confermato al 3º Congresso nazionale (Trento, 17/5/1998) Modificato al 4º Congresso nazionale (Firenze, 18/11/2001) Modificato al 1º Congresso […]