Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 febbraio 1967

Costituisce vilipendio alla religione dello Stato
quell’atteggiamento che, lungi dal costituire esplicazione di un
diritto di critica o di libera discussione, per il modo e la forma con
cui si estrinseca si traduce in un atteggiamento di sostanziale
disprezzo verso la religione cattolica. Tale è il giudizio
irriguardoso, immotivato con cui si disconoscono all’istituzione
religiosa quelle ragioni di validità sostanziale a essa attribuite
dalla comunità dei credenti. Costituisce quindi vilipendio
l’affermare che i dogmi sono invenzioni dei preti e che la Chiesa
cattolica insegni il contrario di quanto voluto da Gesù, perché tale
giudizio di valore, espresso unilateralmente e senza consentire il
dibattito con l’avversario, si traduce in atteggiamento
dispregiativo della religione cattolica.

Sentenza 15 febbraio 2001, n.46

Tribunal Constitucional. Sentencia n. 46 de 15 de febrero de 2001. El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pedro Cruz Villalón, Presidente, don Carles Viver Pi-Sunyer, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás S. Vives Antón, don Pablo García Manzano, don Pablo […]