Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 gennaio 2002, n.3367

La Commissione giudicatrice competente, chiamata in base alla legge
del 15 dicembre 1972, n. 772 ad esprimere un giudizio sulla domanda
volta al riconoscimento dell’obiezione di coscienza, può disattendere
la domanda stessa nelle ipotesi che dagli elementi raccolti d’ufficio
in sede istruttoria risulti la manifesta infondatezza dei motivi
addotti dal richiedente e quando da quegli elementi sia possibile
dedurre, al di là di ogni ragionevole dubbio, la pretestuosità dei
motivi di coscienza allegati, mentre non può valutare in positivo il
grado di “profondità” dei convincimenti del richiedente.

Protocollo 12 settembre 2002

Protocollo sul modo d’iscrizione delle persone giuridiche della Chiesa Cattolica, 12 settembre 2002. Art. 1 Con il presente Protocollo, presso il Ministero competente per gli affari amministrativi generali (in seguito: Ministero), si stabilisce il Registro delle persone giuridiche della Chiesa Cattolica nella Repubblica di Croazia (in seguito: Registro), si determina il modo ell’iscrizione e i […]

Sentenza 14 febbraio 1995

Deve essere rigettata la domanda di colui il quale, avendo celebrato
matrimonio secondo il rito islamico (non destinato a produrre effetti
giuridici nell’ordinamento francese), sul presupposto
dell’intervenuta interruzione della convivenza, richieda il
risarcimento dei danni derivanti dalla rottura del “concubinaggio” e
non offra la dimostrazione della responsabilità della sposa per la
rottura medesima.

Disegno di legge 11 settembre 2000, n.3947

Camera dei Deputati – XIII Legislatura. Disegno di legge 11 settembre 2000, n. 3947: “Norme sulla libertà religiosa”. CAPO I LIBERTA DI COSCIENZA E DI RELIGIONE Art. 1. 1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili […]

Sentenza 17 febbraio 1994, n.72

A seguito dell’Accordo di revisione del Concordato stipulato il 18
febbraio 1984 e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121 è
venuta meno la “riserva” della giurisdizione ecclesiastica, sulle
controversie in materia di nullità del matrimonio celebrato secondo
le norme del diritto canonico, con la conseguenza che per tali
controversie sussistono tanto la giurisdizione italiana quanto la
giurisdizione ecclesiastica le quali concorrono secondo il criterio
della prevenzione. Va dichiarata la nullità del matrimonio canonico
con effetti civili a norma dell’art. 122, 2º e 3º comma n. 1, c.c.
nel caso in cui sia accertato che il consenso di una delle parti è
stato prestato per effetto di errore essenziale sull’impotentia
generandi dell’altra parte, conosciuta soltanto dopo la celebrazione
del matrimonio.