Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 novembre 1999, n.12671

Per effetto dell’Accordo di revisione del Concordato dell’11 febbraio
1929 con la Santa Sede, stipulato a Roma il 18 febbraio 1984 (e reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121), deve ritenersi abrogata la
riserva di giurisdizione, a favore dei tribunali ecclesiastici, sulle
cause di nullità dei matrimoni concordatari, già prevista dall’art.
34 del suddetto Concordato, poiché l’art. 13 dell’Accordo di
revisione ha disposto l’abrogazione delle precedenti norme
concordatarie non riprodotte nel proprio testo ed in quest’ultimo non
v’è più alcuna disposizione che preveda la riserva, senza, peraltro,
che tale conclusione possa essere superata dalla opposta
interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 421
del 1993. Il venir meno della riserva di giurisdizione ha determinato
il sorgere del concorso della giurisdizione italiana e di quella
ecclesiastica sulle controversie inerenti alla nullità del matrimonio
concordatario. Tale concorso deve essere risolto secondo il criterio
della prevenzione, il quale, tuttavia, con riferimento ad una
situazione di vigenza dell’art. 3 del cod. proc. civ. del 1942 (e di
inapplicabilità della norma dell’art. 7 della legge n. 218 del 1995,
nonché dell’art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968), non deve essere intesa alla stregua dell’art. 39 cod.proc.civ.,
bensì (oltre che secondo la norma dell’art. 797 n. 5) secondo la
norma dell’art. 797 n. 6 cod.proc.civ., richiamata dall’art. 8, n. 2,
lettera c) dell’Accordo di revisione, di modo che l’instaurazione
avanti al giudice italiano di un giudizio avente il medesimo oggetto
rispetto alla sentenza ecclesiastica sulla nullità preclude la
favorevole delibazione di quest’ultima ove detto giudizio sia stato
introdotto prima del passaggio in giudicato di detta sentenza. A
seguito dell’abrogazione della riserva di giurisdizione esclusiva
ecclesiastica sulle controversie relative alla nullità del matrimonio
concordatario, per effetto dell’Accordo di revisione del Concordato
del 18 febbraio 1984, reso esecutivo in Italia con legge n. 121 del
1985, l’insorgenza del concorso fra la giurisdizione italiana e quella
ecclesiastica e la conseguente applicazione, nella vigenza dell’art. 3
cod. proc. civ., delle norme dell’art. 797 n. 5 e n. 6 del cod. proc.
civ., comporta che, nel giudizio di delibazione della sentenza
ecclesiastica dichiarativa della nullità, l’identità o meno
dell’oggetto di tale sentenza rispetto a quello del giudizio pendente
avanti al giudice italiano e relativo all’accertamento negativo della
esistenza degli stessi vizi, che erano stati dedotti a fondamento
della domanda di nullità avanti al giudice ecclesiastico, deve essere
accertata tenendo conto del criterio per cui l’identità di due
giudizi va valutata identificando l’oggetto del giudicato nascente da
ognuno ed accertando se il giudicato destinato a formarsi nell’uno sia
idoneo ad esplicare efficacia preclusiva nell’altro, nonché previa
approfondita indagine sul se l’accertamento della validità o
invalidità di un matrimonio concordatario possa chiedersi al giudice
italiano sulla base del diritto nazionale o solo sulla base del
diritto canonico o sulla base di una disciplina risultante dagli
elementi comuni all’ordinamento nazionale e a quello canonico, non
essendovi comunque ragione per negare l’identità fra l’oggetto del
giudizio di delibazione e quello pendente avanti al giudice italiano,
ove l’accertamento a tale giudice richiesto sulla validità o
invalidità del matrimonio sia basato sulla invocazione delle norme
canoniche (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha cassato con
rinvio la sentenza di merito che aveva apoditticamente escluso
l’identità, senza considerare i suddetti criteri e, particolarmente,
senza accertare quale fosse la disciplina sostanziale invocata avanti
al giudice italiano).

Legge 10 novembre 1992, n.26

LEY 26/1992, DE 10 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE COOPERACIÓN DEL ESTADO CON LA COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA (B.O.E., núm. 272, 12 de diciembre de 1992) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Con fecha 28 de abril de 1992, el Ministro de Justicia, habilitado al efecto por el Consejo de Ministros, suscribió el […]

Legge 10 novembre 1992, n.25

Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperaciòn del estado con la federaciòn de comunidades israelitas de Espana (B.O.E., núm. 272, 12 de diciembre de 1992) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Con fecha 28 de abril de 1992, el Ministro de Justicia habilitado al efecto por el Consejo de Ministros, […]

Legge 10 novembre 1992, n.24

Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de coopèraccion del estado con la federacion de entitades religiosas evangèlicas de espana (B.O.E., núm. 272, 12 de diciembre de 1992) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Con fecha 28 de abril de 1992, el Ministro de Justicia, habilitado al efecto por el Consejo de […]

Decreto Presidente Repubblica 13 febbraio 1987, n.33

Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33: “Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 41 del 19 Febbraio 1987) Il […]

Sentenza 29 novembre 1993, n.421

Nell’Accordo del 18 febbraio 1984, con cui lo Stato italiano e la
Chiesa cattolica hanno convenuto modifiche al Concordato lateranense
del 1929, la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali
ecclesiastici per le cause di nullita’ dei matrimoni canonici
trascritti, seppur non prevista in modo espresso, e’ assunta –
coerentemente con il principio di laicita’ dello Stato – quale logico
corollario del sistema matrimoniale recepito dall’Accordo, nel quale
sono riconosciuti effetti civili, mediante trascrizione, ai matrimoni
contratti per libera volonta’ delle parti secondo le norme del diritto
canonico, e da tale ordinamento disciplinati nel loro momento
genetico. Percio’, la giurisdizione ecclesiastica “esclusiva” – lungi
dall’essere venuta meno – va ricondotta all’art. 8 dell’Accordo e al
punto 4 del contestuale Protocollo addizionale, i quali regolano
interamente la materia matrimoniale nei connessi aspetti sostanziale e
processuale, attribuendo peraltro piu’ penetranti poteri al giudice
italiano in sede di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di
nullita’.

Sentenza 06 dicembre 1973, n.176

In presenza di situazioni consistenti nel diritto ad un mutamento
giuridico non realizzabile se non attraverso una pronunzia costitutiva
del giudice, la questione se l’attribuzione ai tribunali statali di
giudicare delle cause di cessazione degli effetti civili dei matrimoni
canonici c. d. “concordatari” (art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n.
898) sia o meno compatibile con la riserva ai tribunali e dicasteri
ecclesiastici della competenza a conoscere delle cause di nullita’ del
predetto matrimonio, nonche’ della dispensa dal matrimonio rato e non
consumato (art. 34 Concordato in relazione agli artt. 7 e 138 Cost.)
deve intendersi logicamente ricompresa in quella, piu’ vasta, gia’
risolta con la sent. n. 169 del 1971 della Corte costituzionale.

Sentenza 05 luglio 1971, n.169

Come emerge dai lavori preparatori, con i Patti Lateranensi lo Stato
non ha assunto l’obbligo di non introdurre nel suo ordinamento
l’istituto del divorzio. Non puo’ argomentarsi in contrario dal
riferimento dell’art. 34 al “sacramento del matrimonio”, giacche’
l’espressione usata ben si spiega in un atto bilaterale, alla
formazione del quale concorreva la Santa Sede, dal momento che, per la
Chiesa, il matrimonio costituisce anzitutto ed essenzialmente un
sacramento; ma non implica affatto che, in questa sua figura e con le
connesse caratteristiche di indissolubilita’, esso sia stato altresi’
riconosciuto come produttivo di effetti civile dallo Stato. Ed
infatti, l’espressione piu’ non ricorre nell’art. 5 della legge 27
maggio 1929, n. 847, contenente disposizioni per l’attuazione del
Concordato nella parte relativa al matrimonio, la quale piu’
semplicemente stabilisce che “il matrimonio celebrato davanti un
ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico
produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del
matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato
civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti”.