Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 luglio 2002, n.346

E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 1 della legge regionale
della Lombardia 9 maggio 1992, n. 20
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=2086], limitatamente
alle parole «i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi
dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione, e». Le intese previste
da detta norma costituzionale non sono e non possono essere una
condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire
della libertà di organizzazione e di azione loro garantita dal primo
e dal secondo comma dello stesso art. 8 né per usufruire di benefici
a loro riservati, quali, nella specie, l’erogazione di contributi;
risultano altrimenti violati il divieto di discriminazione (art. 3 e
art. 8, primo comma della Costituzione), nonché l’eguaglianza dei
singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui
l’eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare
rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario e sulla
quale esercita una evidente, ancorché indiretta influenza, la
possibilità per le medesime di accedere a benefici economici come
quelli previsti dalla legge in esame.

Sentenza 01 luglio 2002, n.327

E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 405 del codice penale,
nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose
del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene
diminuite stabilite dall’articolo 406 del codice penale, per gli
stessi fatti commessi contro gli altri culti. Il principio
fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza e
imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe infatti
tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l’esercizio
delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da
quello cattolico, sia ritenuto meno grave, e quindi assoggettato a
più lieve trattamento sanzionatorio, rispetto al comportamento di chi
compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico.

Sentenza 13 maggio 1965, n.39

La maggiore ampiezza e intensita’ della tutela penale della religione
cattolica (art. 402 Cod. pen.) corrisponde alla maggiore ampiezza e
intensita’ delle reazioni sociali che suscitano le offese ad esse e
non contrasta con gli artt. 8 e 19 Cost. poiche’ e’ basata sulla
posizione particolare che la Costituzione riconosce alla Chiesa
cattolica. L’art. 402 Cod. pen., inoltre, non tutela una sfera di
capacita’ e di attivita’ delle confessioni religiose poiche’ il bene
protetto non e’ la capacita’ giuridica di agire della Chiesa
cattolica, ma il sentimento religioso della maggioranza degli
italiani, e non contrasta percio’ con l’art. 20 Cost.

Sentenza 25 maggio 1963, n.85

L’art. 251 cod. proc. civ., che impone ai testimoni l’obbligo –
sanzionato penalmente dall’art. 366, comma secondo, cod. pen. – di
giurare secondo una certa formula, non contrasta con l’art. 8 Cost.,
poiche’ non viola la eguale liberta’ delle confessioni religiose
davanti alla legge, dato che esso ha come destinatari tutti i
cittadini, quale che sia la religione da loro professata, ne’
interferisce negli ordinamenti statutari delle confessioni non
cattoliche o nel procedimento previsto per la disciplina dei rapporti
tra queste confessioni e lo Stato.