Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 11 luglio 2008, n.323

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, legge n.
40/2004, per contrasto, quanto ai commi 1 e 2 dell’art. 14 cit., con
gli artt. 3 e 32, primo e secondo comma Cost. e dell’art. 6, comma 3,
ultima parte, legge n. 40/2004, per contrasto con l’art. 32, secondo
comma Cost., nella parte in cui impongono il divieto di
crioconservazione degli embrioni soprannumerari, la necessarieta’
della creazione di massimo tre embrioni nonche’ la necessarieta’
dell’unico e contemporaneo impianto di embrioni comunque non superiori
a tre, e laddove prevedono la irrevocabilita’ del consenso da parte
della donna all’impianto in utero degli embrioni creati.

Sentenza 21 gennaio 2008, n.398

Fermo il generale divieto di sperimentazione su ciascun embrione
umano, la legge n. 40 del 2004 consente la ricerca, la sperimentazione
e gli interventi necessari per finalità terapeutiche e diagnostiche,
se volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione,
ladddove le Linee Guida riducono invece questa possibilità alla sola
osservazione (“E’ proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità
eugenetica. Ogni indagine relativo allo stato di salute degli embrioni
creati in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dovrà essere
di tipo osservazionale”). Tale ultima previsione si rivela
illegittima, posto che le previsioni suddette sono contenute in un
atto amministrativo di natura regolamentare, di provenienza
ministeriale, le cui finalità consistono nel potere di dettare la
disciplina delle procedure e delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita e non in quello di intervenire, positivamente,
sull’oggetto della procreazione medicalmente assistita, che rimane
consegnata alla legge. La previsione si rivela, pertanto, illegittima
incorrendo nel vizio di eccesso di potere con il conseguente suo
annullamento.

Ordinanza 16 luglio 2007, n.574

Appare non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 13 n. 2 della legge 19 febbraio 2004 n. 40,
nella parte in cui non consente di accertare, mediante la diagnosi
preimpianto, se gli embrioni da trasferire nell’utero della donna
ammessa alla procedura di procreazione medicalmente assistita siano
affetti da malattie genetiche, di cui i potenziali genitori siano
portatori, quando l’omissione di detta diagnosi implichi un accertato
pericolo grave ed attuale per la salute psico-fisica della donna.

Sentenza 24 settembre 2007

L’art. 6 della legge n. 40/2004 stabilisce che prima del ricorso
“e altresì in ogni fase di applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita” il medico debba informare in
maniera dettagliata i soggetti che alle tecniche medesime abbiano
avuto legittimo accesso “sui possibili effetti collaterali sanitari
e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse,
sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti”.
Il successivo art. 14 della legge precisa ed integra la disposizione
di cui all’art. 6 prevedendo, in capo ai soggetti che abbiano avuto
accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il
diritto di essere informati sul numero e, su loro esplicita richiesta,
“sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire
nell’utero” (art. 14, 5° comma). Nell’ottica del consenso
informato, dunque, non può seriamente dubitarsi che l’impianto in
utero dell’embrione prodotto in vitro integri un trattamento
sanitario e che pertanto debba essere preceduto da una adeguata
informazione su tutti gli aspetti rilevanti, compreso il numero e lo
stato di salute degli embrioni destinati all’impianto. Negare
l’ammissibilità della diagnosi preimpianto anche quando sia stata
richiesta ai sensi dell’art. 14 della legge significherebbe dunque
rendere impossibile una adeguata informazione sul trattamento
sanitario da eseguirsi, indispensabile invece sia nella prospettiva di
una gravidanza pienamente consapevole, consentendo ai futuri genitori
di prepararsi psicologicamente ad affrontare eventuali problemi di
salute del nascituro, sia in funzione della tutela della salute
gestazionale della donna. Deve dunque ritenersi possibile la
praticabilità della diagnosi preimpianto quando la stessa risponda
alle seguenti caratteristiche: sia stata richiesta dai soggetti
indicati nell’art. 14, 5° comma, della l. n. 40/2004; abbia ad
oggetto gli embrioni destinati all’impianto nel grembo materno
(destinazione che, ad esempio, deve invece ritenersi esclusa per gli
embrioni che si trovino in stato di crioconservazione in attesa di
estinzione); sia strumentale all’accertamento di eventuali malattie
dell’embrione e finalizzata a garantire a coloro che abbiano avuto
legittimo accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
una adeguata informazione sullo stato di salute degli embrioni da
impiantare.

Sentenza 28 marzo 2007, n.1437

Gli interventi non motivati ed irrispettosi dei termini, di cui alla
legge n. 1034 del 1971, ledono il diritto al contraddittorio e violano
il principio dell’equo processo, determinando così, inevitabilmente,
il rinvio della causa al giudice di primo grado.

Sentenza 10 aprile 2007

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo. Sentenza 10 aprile 2007: “Procreazione assistita e revoca del consenso all’impianto”. CASE OF EVANS v. THE UNITED KINGDOM (Application n. 6339/05) JUDGMENT STRASBOURG 10 April 2007 This judgment is final but may be subject to editorial revision. The case of Evans v. the United Kingdom, The European Court […]

Legge 12 dicembre 2006, n.172

Questa legge emenda la vigente normativa sulla clonazione di embrioni
umani, stabilita dal “Prohibition of Human Cloning Act 2002” e dal
“Research Involving Human Embryos Act 2002”. Le nuove norme permettono
la clonazione terapeutica, che comporta la rimozione del nucleo di un
ovulo umano non fecondato, aggiungendo Dna per farlo sviluppare in
laboratorio. Le legge consente anche di utilizzare i feti femminili
abortiti per prelevare cellule uovo, mentre specifiche disposizioni
escludono la creazione di ibridi uomo-animale ed altri abusi sulla
clonazione embrionale, sanzionabili con pene fino a 15 anni di
carcere.

Risoluzione 19 luglio 2006, n.4

Senato. Risoluzione (6-00004) del 19 luglio 2006, n. 4 Il Senato, premesso che: il Settimo Programma quadro ha l’obiettivo di costruire uno spazio europeo della ricerca che si affermi come punto di eccellenza nel mondo, per rafforzare crescita e occupazione in una economia globalizzata; per questo è necessario sostenere, connettere e mobilitare tutti i punti […]

Legge 26 maggio 2006, n.14

Ley 26 mayo 2006, n. 14: “sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida”(*) (*) parcialmente derogada (Ley de Investigación Biomédica, 3 luglio 2007, n. 14) (“Boletín Oficial del Estado” n. 126 del 27 de mayo de 2006) CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley. 1. Esta Ley tiene por […]

Sentenza 07 marzo 2006

Sentenza 7 marzo 2006: “Evans c. Regno Unito: procreazione assistita e revoca del consenso nel corso del trattamento”. (Omissis) Procédure 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6339/05) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Natallie Evans (« la requérante »), […]