Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 aprile 2005, n.7791

Nei confronti degli enti estranei all’ordinamento italiano perché
enti di diritto internazionale, il giudice italiano è carente della
potestà giurisdizionale idonea ad interferire nell’assetto
organizzativo e nelle funzioni proprie di essi, mentre può emettere
provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale. Tra questi non
può comprendersi la sentenza di condanna ad un pagamento che debba
essere logicamente preceduta da un accertamento del danno da
interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
prestazioni lavorative attinenti ai fini istituzionali dell’ente
datore di lavoro: infatti tale sentenza, una volta passata in
giudicato, farebbe stato sia sull’obbligo di pagare sia (questione
pregiudiziale logica) sull’obbligo di ricevere a tempo indeterminato
le prestazioni lavorative. Le Sezioni Unite hanno enunciato questo
principio in un caso nel quale l’attore aveva chiesto la dichiarazione
di nullità, per contrasto con norme imperative, della clausola di
apposizione del termine ad un contratto di lavoro avente ad oggetto
mansioni di promozione e sviluppo, anche con progetti speciali,
dell’Opera romana pellegrinaggi – articolazione del Vicariato di
Roma, ente della Santa Sede – nel quale egli svolgeva compiti di
direttore di agenzia, e la conseguente condanna al pagamento di
retribuzioni non corrisposte, a partire dalla cessazione di fatto del
rapporto; la Corte ha dichiarato il difetto della giurisdizione
italiana, cassando senza rinvio la sentenza impugnata.