Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 ottobre 2001, n.12463

In tema di esenzione dall’invim decennale, nel vigore dell’art. 25,
comma 2, del d.P.R. n. 643 del 1972 nel suo testo originario, il
godimento da parte degli enti non commerciali del beneficio della
esenzione totale presuppone – e tale presupposto non risulta venuto
meno a seguito delle modifiche apportate alla predetta norma dall’art.
1, comma 5, del d.l. n. 396 del 1991 – la destinazione immediata e
diretta degli immobili appartenenti a tali enti alla realizzazione di
scopi istituzionali, mentre una eventuale utilizzazione indiretta o
mediata (nella specie, attraverso locazione degli immobili in
questione) comporta solo la riduzione del 50% dell’imposta ai sensi
della lett. a) del comma 5 dell’art. 25 citato.

Risoluzione 25 giugno 1994, n.2/1242

Ministero delle Finanze, Direzione Centrale Fiscalità Locale – Serv. I, Div. II. Risoluzione 25 giugno 1994, n. 2/1242. “In esito alla nota sopradistinta con la quale codesto Ente ha chiesto di conoscere se gli immobili utilizzati dall’Ente medesimo per la realizzazione dei compiti istituzionali possono rientrare nell’ambito di applicazione della norma esonerativa recata dalla lettera […]

Provvedimento 23 giugno 1993, n.2192

La natura commerciale, o meno, dell’attività di editoria, stampa e
diffusione di pubblicazioni di carattere prevalentemente religioso da
parte di un’associazione religiosa con personalità giuridica, deve
essere verificata non in relazione alla natura del soggetto, al
possesso o meno della qualità d’imprenditore ed alla ricorrenza o
meno del fine di lucro, bensì con riguardo al contenuto ed alle
circostanze oggettive dell’attività svolta e dei suoi destinatari.
A tal fine, accertata la destinazione delle pubblicazioni alla vendita
(rivelata dalla indicazione su di esse del prezzo), e che la vendita
sia rivolta prevalentemente a terzi, quali sono sia gli adepti
professanti il culto dell’associazione, sia i non adepti, ai quali
il messaggio missionario pure si dirige, è irrilevante che alla
diffusione l’associazione provveda con mezzi propri, senza ricorrere
ad una distinta organizzazione commerciale.

Sentenza 08 marzo 1995, n.2705

Al fine del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà
dell’IRPEG, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.
601, in favore degli enti di assistenza e beneficienza, non è
sufficiente che tali enti siano sorti con gli enunciati fini, ma –
dovendosi la norma anzidetta coordinare con le disposizioni dettate in
via generale dall’art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 589 –
occorre, altresì, accertare che l’attività dagli stessi esercitata
non abbia carattere commerciale esclusivo o principale, ovvero quando
si tratti di attività commerciale non prevalente, che essa sia in
rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i fini predetti.
Tale rapporto di strumentalità deve essere accertato dal giudice del
merito – ed il relativo accertamento ove sia logicamente e
congruamente motivato è incensurabile in sede di legittimità – e lo
stesso viene ad essere correttamente escluso quando si tratta di
attività volta al procacciamento di mezzi economici, ove, per la
intrinseca natura o per la sua estraneità rispetto al fine, non sia
con esso coerente, in quanto indifferentemente utilizzabile per il
perseguimento di qualsiasi altro fine.