Sentenza 12 ottobre 2001, n.12463
In tema di esenzione dall’invim decennale, nel vigore dell’art. 25,
comma 2, del d.P.R. n. 643 del 1972 nel suo testo originario, il
godimento da parte degli enti non commerciali del beneficio della
esenzione totale presuppone – e tale presupposto non risulta venuto
meno a seguito delle modifiche apportate alla predetta norma dall’art.
1, comma 5, del d.l. n. 396 del 1991 – la destinazione immediata e
diretta degli immobili appartenenti a tali enti alla realizzazione di
scopi istituzionali, mentre una eventuale utilizzazione indiretta o
mediata (nella specie, attraverso locazione degli immobili in
questione) comporta solo la riduzione del 50% dell’imposta ai sensi
della lett. a) del comma 5 dell’art. 25 citato.