Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 12 febbraio 1968, n.132

Legge 12 febbraio 1968, n. 132: “Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 68 del 12 marzo 1968) (omissis) Art. 19. Requisiti degli ospedali. Gli ospedali, oltre a soddisfare le esigenze dell’igiene e della tecnica ospedaliera, devono aver almeno: […] l) servizio di assistenza religiosa; (omissis) Art. 39. Personale degli […]

Sentenza 07 novembre 2006, n.355

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3,
comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 277 del 2004 (Interventi
straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente
Ordine Mauriziano di Torino), convertito con modificazioni nella legge
n. 4 del 21 gennaio 2005 n. 4, sollevata in riferimento all’art. 3, I
e II comma, della Costituzione. La norma impugnata deve infatti essere
interpretata alla luce del complessivo quadro normativo disegnato
dagli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 277 del 2004, il quale rivela
come essa assolva alla funzione di assoggettare i beni de quibus ad
una procedura esecutiva di tipo concorsuale in luogo di quelle
singolari; soluzione alla quale il legislatore ricorre in presenza di
un ragionevole rischio di insufficienza di un patrimonio a soddisfare
i creditori. Nel caso di specie, si è pertanto operata una scissione
dell’Ente Ordine Mauriziano, costituendo due distinti patrimoni ed
attribuendo alla neo costituita Fondazione tutti i beni estranei ai
presidi ospedalieri, nonché la qualità di successore in tutti i
rapporti attivi e passivi (con esclusione di quelli di lavoro di
carattere sanitario). Da ciò si evince che l’interpretazione,
proposta dal giudice a quo, della locuzione «opposizione
giudiziale», come riferentesi esclusivamente all’opposizione a
decreto ingiuntivo, non può essere condivisa: ed infatti tale
interpretazione, che costituisce una forzatura della lettera della
legge, è tale da violare i fondamentali precetti costituzionali sopra
richiamati. Si deve invece ritenere che «l’opposizione giudiziale»
– non proposta ovvero rigettata – alla quale si riferisce la norma
censurata alluda genericamente a qualsiasi rimedio lato sensu
impugnatorio volto a contrastare la formazione di un titolo esecutivo
giudiziale; titolo che, divenuto irretrattabile, per ciò solo impone
al commissario straordinario l’inserimento del relativo credito nella
massa passiva.

Sentenza 18 aprile 2002, n.14382

In via generale le norme e i principi di tutela operanti per i
rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun
limite alla loro applicazione nella disciplina del rapporto del
personale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che
esercitano l’attività ospedaliera e che sono classificati, ai fini
della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico; questa loro
qualificazione, in assenza di disposizioni espresse in tal senso, non
comporta di per sè l’applicazione a tali rapporti dei principi
dell’ordinamento del personale ospedaliero pubblico, compreso quello
concernente la necessità di assunzione per pubblico concorso, e non
preclude, di conseguenza, l’operatività delle disposizioni dettate
dall’art. 2103 c.c. in tema di promozione automatica alla qualifica
superiore del dipendente per avvenuto esercizio di fatto delle
correlative mansioni, protratto per il lasso di tempo stabilito dalla
legge.

Legge 21 gennaio 2005, n.4

Legge 21 gennaio 2005, n. 4: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 16 del 21 gennaio 2005) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno […]