Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Autorizzazione 31 gennaio 2002, n.1

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione n. 1 del 2002 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro”, 31 gennaio 2002. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. […]

Accordo 21 novembre 2003

Conventio inter Apostolicam Sedem et Liberam Hanseaticam Civitatem Bremae. Firmato il 21 novembre 2003. Pubblicato in AAS 96 (2004), pp. 452-469. ACCORDO fra la Santa Sede e la Libera Città Anseatica di Brema La SANTA SEDE, rappresentata dal Nunzio Apostolico in Germania, Mons. Dtt. Giovanni Lajolo, Arcivescovo titolare di Cesariana e La LIBERA CITTA’ ANSEATICA […]

Bozza di intesa 25 marzo 2002

Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia (Giurisdizioni Tradizionali): Proposta di intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa ortodossa tradizionale. Preambolo La Repubblica italiana e la “Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia (Giurisdizioni Tradizionali)”, quale Ente Esponenziale delle Giurisdizioni Ortodosse che si ispirano ai principi della conservazione inalterata della tradizione Cristiana Ortodossa, dette anche comunemente, […]

Sentenza 01 marzo 1994

In relazione alla iscrizione delle associazioni religiose nel Registro
delle “Entità Religiose”, la sussistenza dei requisiti necessari, di
cui al Real Decreto nº 142/1981 (art. 3, comma 2), tra i quali i
“fini religiosi”, deve essere oggetto di valutazione autonoma da parte
del Ministero di Giustizia, rispetto a quanto certificato dalla
corrispondente Chiesa o confessione. In relazione alla iscrizione
delle associazioni religiose nel Registro delle “Entità Religiose”,
dallo statuto della fondazione “Patronato Social Escolar de Obreras”
si evince che esso ha la finalità essenziale di costituire un Centro
docente della Chiesa cattolica, il cui oggetto è l’insegnamento,
benché accompagnato da una solida formazione religiosa, e pertanto è
escluso il requisito necessario dei “fini religiosi”, per il quale si
intende la finalità di riunire in gruppo soggetti che partecipino
della medesima credenza divina, predichino quella dottrina, pratichino
il culto di essa e, nel caso di fondazione, destinino la massa dei
beni a tali finalità. In relazione alla iscrizione delle associazioni
religiose nel Registro delle l’Entità Religiose”, il requisito
richiesto dei “fini religiosi” non viola l’Accordo tra Stato
Spagnolo e S. Sede, 3 gennaio 1979 (ratificato il 4 dicembre dello
stesso anno), dal momento che il punto terzo del comma 4) dell’art.
I stabilisce che le associazioni e altre entità o fondazioni
religiose erette canonicamente possono acquistare la personalità
giuridica civile secondo quanto disposto dall’Ordinamento dello
Stato, mediante la iscrizione nel Registro corrispondente, allorché
siano certificati i requisiti necessari, di cui al Real Decreto nº
142/1981; a tale disciplina, rinvia altresì il Real Decreto nº
589/1984, cui detto requisito non è contrario.

Sentenza 16 novembre 1993, n.340/1993

1. Este Tribunal sólo puede decidir respondiendo a las razones
por   las que los órganos judiciales vienen a dudar, en un caso
concreto, de la   conformidad con la Constitución de una norma con
rango de Ley (STC 126/1987) [F.J. 4].
2. No toda desigualdad de trato legislativo en la regulación de una
materia   entraña una vulneración del derecho fundamental a la
igualdad ante la Ley   del art. 14 C.E., sino únicamente aquellas
que introduzcan una diferencia de trato entre situaciones que puedan
considerarse sustancialmente iguales y   sin que posean una
justificación objetiva y razonable. Por lo que dicho   precepto
constitucional, en cuanto límite al propio legislador, veda la  
utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar
de   arbitrarios o carentes de una justificación objetiva y
razonable. A lo que   cabe agregar que también es necesario, para
que la diferencia de trato sea   constitucionalmente lícita, que
las consecuencias jurídicas que se deriven   de tal diferenciación
sean proporcionadas a la finalidad perseguida por el   legislador,
de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o  
desmedidos. Exigiendo el principio de igualdad, por tanto, no sólo
«que la   diferencia de trato resulte objetivamente justificada,
sino también que   supere un juicio de proporcionalidad en sede
constitucional sobre la   relación existente entre la medida
adoptada, el resultado producido y la  finalidad pretendida por el
legislador» (STC 110/1993) [F.J. 4].
3. Al determinar que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”,
cabe   estimar que el constituyente ha querido expresar, además,
que las   confesiones religiosas en ningún caso pueden trascender
los fines que les   son propios y ser equiparadas al Estado,
ocupando una igual posición   jurídica; pues como se ha dicho en
la STC 24/1982, el art. 16.3 C.E. «veda   cualquier tipo de
confusión entre funciones religiosas y funciones   estatales». Lo
que es especialmente relevante en relación con el art. 76.1  
L.A.U. dado que este precepto ha llevado a cabo precisamente una  
equiparación de la posición jurídica de la Iglesia con el Estado y
los otros entes de Derecho público en materia de arrendamientos
urbanos [F.J. 4].
4. La noción de «intereses generales» que incorpora el art. 103.1
C.E., que   también figura en otros preceptos constitucionales
limitativos de derechos   (así, en los arts. 33.3 y 128.1 y 2 C.E.)
constituye una habilitación  general para la intervención de las
distintas Administración públicas en   defensa de dichos
intereses, incluso cuando estos inciden sobre intereses  
particulares. De donde se sigue que la ley puede establecer la
legitimidad   de una actuación de las Administraciones públicas
distinta de la prevista en el régimen general de una materia
«exceptio salus publicae causa» siempre   que la misma sea
necesaria para servir los intereses generales [F.J. 5].
5. Es indudable que en el presente caso la contienda procesal ante el
Juez   civil ha de girar, exclusivamente, sobre el cumplimiento o
incumplimiento de los requisitos y trámites que la Ley de
Arrendamientos Urbanos establece en el art. 76. 1, «in fine», el
carácter jurídico público legalmente atribuido a la corporación
arrendadora y la existencia de la declaración ministerial de
necesidad de la ocupación (art. 76.2) y también, según
la doctrina mayoritaria, sobre los concernientes al orden de
selección de las viviendas y locales de negocios (arts. 64 y 72) y
a la obligación del arrendador de ocupar los desalojados dentro de
un determinado plazo (arts. 68.1 y 75.1) así como de no arrendarlos
o ceder su goce o uso a un tercero hasta transcurrido cierto tiempo
(arts. 68 y 75.2). Por consiguiente, pudiendo debatirse todas estas
cuestiones en el proceso, cuyo objeto y las   pretensiones que en
él cabe deducir se encuentran así legalmente   delimitadas,
únicamente respecto de estas cuestiones -y no de la excluida   «ex
lege» de la eventual controversia de las partes- se ha de predicar
la   exigencia constitucional derivada del art. 24.2 C.E. Por lo que
no cabe   estimar, en definitiva, el desequilibrio procesal
contrario al principio de   «igualdad de armas» que los órganos
judiciales promovientes de las   cuestiones y el Ministerio Fiscal
imputan al precepto aquí examinado en   relación con el mencionado
art. 24.2 C.E. [F.J. 5].
  La norma, contenuta nella Legge sugli Affitti Urbani, che dispone
la equiparazione della Chiesa cattolica agli enti di diritto pubblico
al fine di agevolare la rescissione del contratto di locazione, è
illegittima per contrasto con il principio costituzionale di
aconfessionalità dello Stato (art. 16, co. 3, CE). Invero,
l’enunciato per cui “nessuna confessione avrà carattere di
religione di stato”, impedisce che le confessioni religiose possano
trascendere i fini che sono loro propri ed essere equiparate allo
Stato o agli enti pubblici, non rilevando a tal fine il dovere
costituzionale di cooperazione del potere pubblico con la Chiesa
Cattolica e con le altre confessioni religiose.

Decreto 30 marzo 1994

Poiché deve ritenersi la nullità del lodo pronunciato da persona
giuridica in qualità di arbitro e della clausola compromissoria che
demanda l’arbitrato a una tale entità soggettiva, va rifiutato il
riconoscimento e l’esecutorietà del lodo medesimo.

Sentenza 28 novembre 2001, n.15121

In tema di donazione a persone giuridiche o a enti ecclesiastici, a
norma dell’art. 782, comma 4, c.c., la dichiarazione del donante resta
ferma per un anno, ma se entro l’anno muore il donante, la sua
dichiarazione cade con il fatto stesso della morte e a nulla giova
un’autorizzazione o un’accettazione successiva giacché quest’ultima
non può incontrarsi con la dichiarazione del donante.

Parere 18 maggio 1994, n.1318

É sospeso il rilascio del parere avente ad oggetto l’autorizzazione
ad alienare un immobile di proprietà di un ente di culto diverso dal
cattolico, in attesa che l’amministrazione richiedente faccia
pervenire lo statuto dell’ente suddetto, l’estratto dello stato
patrimoniale e il certificato del competente tribunale riguardante
l’iscrizione dell’ente medesimo nel registro delle persone
giuridiche.

Sentenza 15 luglio 1993, n.718

Sono illegittimi gli artt. 1 primo comma D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270
e 6 primo comma D.P.R. 5 marzo 1986 n. 68 – attinenti
all’applicabilità al personale dell’Ordine Mauriziano delle
disposizioni regolamentari contenute nei due citati testi normativi –
attesa la riserva di legge di cui alla XIV disposizione transitoria e
finale della Costituzione e la conseguente previsione dell’art. 7 L.
5 novembre 1962 n. 1596, che attribuisce al Consiglio di
amministrazione dell’Ordine la potestà regolamentare relativamente
allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale.

Sentenza 18 ottobre 1993, n.10300

Il giudizio sull’esistenza e sulle vicende del vincolo associativo
(a seguito di provvedimenti di sospensione o di espulsione), che lega
un associato ad una Confraternita avente scopo esclusivo di religione
e di culto (nella specie, quella del SS. Sacramento di Grumo Appula),
costituita nell’ambito dell’ordinamento ecclesiastico, si sottrae
– ai sensi della normativa concordataria di cui alle LL. 25 marzo 1985
n. 121, 20 maggio 1985 n. 206 e 20 maggio 1985 n. 222 – alla
giurisdizione del giudice italiano, anche quando si tratti di
organizzazione soggetta alle leggi civili sulle associazioni non
riconosciute, atteso che i provvedimenti suddetti implicano
l’esercizio di poteri organizzativi interni, in vista
dell’indicato scopo della Confraternita dal cui controllo lo Stato
italiano si astiene per effetto della richiamata normativa,
rimettendolo all’esclusiva competenza dell’Autorità
ecclesiastica.