Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 19 giugno 2006, n.3571

I docenti di religione cattolica sono esclusi dalla sessione riservata
di esami di abilitazione per l’insegnamento nelle scuole statali
indetta con O.M. n. 153 del 15.06.1999, in attuazione dell’art. 2
della legge 03.05.1999, n. 124. L’art. 2 della predetta ordinanza
prevede, infatti, che “i servizi prestati nell’insegnamento della
religione cattolica o delle attività alternativa alla religione
cattolica non sono validi ai fini dell’ammissione alla sessione
riservata in quanto né prestati su posti di ruolo, né relativi a
classi di concorso”. Al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di
Stato ribadisce, con orientamento costante, la peculiarità della
posizione di “status” del docente di religione in relazione ai
differenziati profili di abilitazione professionale richiesti, alle
distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, alla
specificità dell’oggetto dell’insegnamento, che non ne consentono
l’omologazione agli insegnanti in posizione ordinaria. Si tratta,
quindi, di insegnamento che non ha corrispondenza nella dotazione di
organico dei ruoli ordinari – essendo impartito, alla data di
indizione della sessione riservata, con rapporto di lavoro a tempo
determinato in virtù di incarichi annuali – e che non trova
collegamento in una individuata classe di concorso, requisiti che
devono entrambi caratterizzare, secondo quanto prescritto dall’art.
2 della legge n. 124/1999, l’anzianità didattica richiesta per
l’ammissione alla sessione di abilitazione.

Sentenza 21 maggio 2002, n.5804

L’attività di insegnamento resa, con il possesso dei prescritti
requisiti professionali, nell’ambito di un’istituzione di
volontariato, con connotazioni proprie del corrispondente insegnamento
nella scuola pubblica, deve reputarsi idonea a garantire
l’acquisizione di una vera e propria esperienza didattica. Inoltre,
secondo l’indirizzo interpretativo seguito dalla Sezione (decisione
n.1033/2002), dal mancato versamento dei contributi non può
desumersi, in via diretta ed immediata, altra conseguenza che non sia
l’inadempienza, da parte del datore di lavoro, agli obblighi
contributivi nascenti dal rapporto. Segnatamente, il mancato
versamento dei contributi può assumere soltanto il valore di una
presunzione semplice superabile con qualsiasi mezzo di prova e di
fatto, nel caso in esame, superata dalla certificazione di servizio
resa dalla direzione didattica e dall’approvazione della nomina
dell’insegnante interessata, da parte del competente Provveditore agli
studi, resa sulla previa considerazione del possesso, da parte
dell’interessata, dei requisiti professionali per la prestazione
dell’attività di insegnamento.

Sentenza 21 maggio 2002, n.4494

In considerazione dell’art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, al servizio reso in scuole
statali va assimilato il servizio di insegnamento prestato nella
scuola materna nell’ambito di scuole autorizzate, col possesso di
tutti i requisiti.

Sentenza 21 maggio 2002, n.4423

Relativamente alla scuola materna, non è previsto in via
istituzionale l’insegnamento dell’educazione fisica, essendovi
un’unica insegnante di ruolo per gli orientamenti educativi propri di
tale tipo di scuola, con la conseguenza che l’insegnamento di tale
disciplina nella scuola materna, anche se deliberato dagli organi
direttivi delle singole scuole nell’ambito della potestà
discrezionale agli stessi riconosciuta, non può essere considerato
utile ai fini del raggiungimento del periodo di 360 giorni di
insegnamento previsto dall’art. 2 legge n. 124 del 1999, per la
partecipazione alle sessioni riservate di esami di abilitazione.

Sentenza 27 gennaio 2005, n.666

Insegnanti di religione – Legittima la previsione del bando di
concorso che esclude la valutabilità dell’insegnamento della
religione cattolica per l’ammissione alla sessione di abilitazione
riservata nelle scuole materne e secondarie e di idoneità per gli
insegnanti di scuole elementari.

Sentenza 16 giugno 1994, n.174

L’esclusione di un candidato in possesso del diploma di sacra
teologia dalla sessione riservata degli esami di abilitazione
all’insegnamento delle scuole secondarie di primo grado è
illegittima, perché l’art. 31 della legge 19 gennaio 1942, n. 86,
non prevede l’esclusione dei candidati forniti di laurea in sacra
teologia o di titoli accademici equipollenti dagli esami di
abilitazione, siano essi o no riservati, ma si limita soltanto a
vietare l’utilizzo dei detti titoli di studio per l’insegnamento
in scuole diverse da quelle dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.