Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 06 marzo 1996, n.1780

Al fine dell’obbligazione indennitaria del coniuge cui sia
imputabile la nullità del matrimonio, ai sensi dell’art. 129 bis
Cod. civ., il requisito della buona fede dell’altro coniuge, da
presumersi fino a prova contraria, si identifica nell’incolpevole
ignoranza della specifica circostanza per la quale, nella concreta
vicenda, è stata pronunciata la nullità; pertanto, in caso di
declaratoria di invalidità, che sia stata resa dal giudice
ecclesiastico per esclusione del bonum sacramenti (individuata nella
riserva di uno dei coniugi di successivo ricorso al divorzio), con
sentenza di cui si chieda l’efficacia in Italia, la dimostrazione
della conoscenza di detta riserva da parte dell’altro coniuge
implica di per sé il superamento dell’indicata presunzione, a
prescindere da ogni questione sull’esattezza dell’identificazione
nella riserva medesima di quella esclusione del bonum sacramenti.